Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto  e'
subordinata alla registrazione  del  regime  di  aiuti  nel  Registro
nazionale degli aiuti. 
  2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   agli   obblighi   di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
  3. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34.