Art. 3 Risorse finanziarie disponibili 1. Per le finalita' di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1 comma 52 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00 euro) per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 5.