Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente decreto sono disponibili  le
risorse finanziarie stanziate dall'art. 1 comma  52  della  legge  29
dicembre 2022, n.  197,  pari  a  euro  1.500.000,00  (un  milione  e
cinquecentomila/00 euro) per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per
la gestione dell'intervento di cui all'art. 5.