Art. 6 
 
Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina  in  materia  di  aiuti  di
                          Stato applicabile 
 
  1.  Il  contributo  e'  riconosciuto  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie di cui all'art. 3 del presente decreto, ai  sensi  e  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 2.1 del
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina». 
  2. Eventuali modifiche o integrazioni  alle  citate  norme  europee
costituiscono modifica alle presenti disposizioni. 
  3.  L'aiuto  viene  concesso  sino  al  concorrere  dell'intensita'
massima concedibile in applicazione del regime di aiuto. 
  4.  Il  soggetto  gestore  effettua  le  verifiche  necessarie   ad
accertare il rispetto dei massimali previsti dal regime di  aiuto  di
riferimento e dei requisiti previsti dall'art. 4 secondo le modalita'
stabilite nell'art. 11 del presente decreto.