Art. 6 Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 1. Il contributo e' riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 2.1 del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». 2. Eventuali modifiche o integrazioni alle citate norme europee costituiscono modifica alle presenti disposizioni. 3. L'aiuto viene concesso sino al concorrere dell'intensita' massima concedibile in applicazione del regime di aiuto. 4. Il soggetto gestore effettua le verifiche necessarie ad accertare il rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto di riferimento e dei requisiti previsti dall'art. 4 secondo le modalita' stabilite nell'art. 11 del presente decreto.