Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili all'agevolazione: 
    a.  le  spese  non  agevolate,  o  parzialmente  agevolate,   per
superamento  del  plafond  de   minimis,   relative   alle   bollette
energetiche gia' oggetto di domanda di contributo per  la  misura  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  29  marzo
2022; 
    b. nuove domande relative a spese per  bollette  energetiche  nel
periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico del 29 marzo 2022 avvenuta il 16 maggio  2022  sul
sito del Ministero www.mise.gov.it ed il  31  agosto  2023,  che  non
siano gia' state oggetto di agevolazione. 
  2. Sono ammissibili a contributo le sole forniture di gas  naturale
ed energia elettrica relative a sedi operative ubicate nell'isola  di
Murano (Comune di Venezia). 
  3. Le spese di cui al comma 1 devono  essere  pagate  dal  soggetto
beneficiario attraverso conti correnti intestati e con modalita'  che
consentono  la  piena  tracciabilita'  del  pagamento  e  l'immediata
riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. 
  4. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte  e
tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile  all'agevolazione
solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo  effettivo
non recuperabile.