Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili all'agevolazione: a. le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche gia' oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022; b. nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 avvenuta il 16 maggio 2022 sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2023, che non siano gia' state oggetto di agevolazione. 2. Sono ammissibili a contributo le sole forniture di gas naturale ed energia elettrica relative a sedi operative ubicate nell'isola di Murano (Comune di Venezia). 3. Le spese di cui al comma 1 devono essere pagate dal soggetto beneficiario attraverso conti correnti intestati e con modalita' che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. 4. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.