Art. 8 Agevolazione concedibile 1. L'aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, ai sensi della sezione 2.1 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini della determina dell'agevolazione concedibile per le spese di cui all'art. 7 comma 1 lettera a), si applicano i criteri di cui all'art. 6 commi 2, 3 e 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022. 3. Ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile per le spese di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) si applica il seguente criterio: l'importo del contributo riconosciuto ed erogato sara' pari al a. prodotto tra il consumo effettivo su base mensile riportato sulla bolletta energetica e il differenziale tra il prezzo del gas naturale nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022, data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 sul sito del Ministero, ed il 31 agosto 2023 e un prezzo convenzionalmente fissato in misura pari a 0,25 euro/mc; b. prodotto tra il consumo effettivo su base mensile riportato sulla bolletta energetica e il differenziale tra il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile, nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022, data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 sul sito del Ministero, ed il 31 agosto 2023, e un costo medio fissato in misura pari a 0,070 euro/kWh. 4. Il prezzo del gas naturale e' determinato facendo riferimento al prezzo unitario (euro/UM) riportato nelle bollette per la fornitura mensile nel periodo considerato e relativo alle voci (Materia prima gas + Adeguamento PCS Materia prima gas). 5. Il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile e' pari al rapporto tra quanto fatturato per la voce spesa per la materia energia e i kWh fatturati.