Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a) veicoli per trasporto pubblico; 
    b) veicoli che trasportano merci deperibili; 
    c) veicoli  che  trasportano  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
    d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi  di  polizia  o  di
pubblico interesse; 
    e) veicoli  appartenenti  agli  iscritti  all'albo  usticesi  non
residenti, ai sensi dell'art.  64  del  vigente  statuto  comunale  e
riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune  di
Ustica; 
    f) veicoli  con  targa  estera,  sempreche'  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
da turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di  noleggio
e del pacchetto turistico agevolato; 
    g)  veicoli  del  servizio  televisivo,  cinematografico  o   che
trasportano artisti e attrezzature  per  occasionali  prestazioni  di
spettacolo,  per  convegni   e   manifestazioni   culturali,   previa
autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo  le  necessita',
dal Comune di Ustica; 
    h) veicoli appartenenti a persone che  trascorrano  almeno  sette
giorni sull'isola e che possano dimostrare la  durata  del  soggiorno
mediante  autocertificazione  redatta  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni, nella quale risultino i dati completi del veicolo, del
dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e  codice  fiscale),  nonche'
quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri,  che
dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo; 
    i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate  sul
territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti
nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti  solidi
urbani, per l'anno 2022, da  attestare  mediante  autocertificazione,
redatta ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  e  successive  modificazioni,  da  esibire  a
richiesta degli organi di controllo; 
    j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali  e/o
turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino  che
il   veicolo   sia   destinato   all'attivita'    medesima,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica. 
  2. Durante il periodo di  vigenza  del  divieto,  limitatamente  ai
giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il  trasporto
merci.