Art. 2
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo
del pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazione
all'INPS.
2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone
comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti
minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o
dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma
2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e
procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni
pensionistiche gia' versate.
4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative
volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa
introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di
avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne
da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al
comma 2.
6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 1222