Art. 10 Modalita' e condizioni di accreditamento degli esercizi 1. Previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando il modello reso disponibile dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono individuati gli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessita', di cui all'allegato 1 da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte di cui all'art. 5. La convezione dovra' prevedere le modalita' della comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalita' degli utenti relativi ai beni di prima necessita' di cui all'allegato 1. 2. Con atto della competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono stabiliti il modello per la presentazione della domanda di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.