Art. 10 
 
       Modalita' e condizioni di accreditamento degli esercizi 
 
  1.  Previa  presentazione  di  apposita  domanda,  anche  per   via
telematica, utilizzando il modello  reso  disponibile  dal  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  sul
proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle  condizioni
di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sono individuati gli esercizi
commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni
alimentari di prima necessita', di cui  all'allegato  1  da  attuarsi
anche  attraverso  apposita  scontistica  praticata  a   favore   dei
possessori delle carte  di  cui  all'art.  5.  La  convezione  dovra'
prevedere le modalita' della  comunicazione  periodica  dei  dati  di
variazione dei prezzi  praticati  per  la  generalita'  degli  utenti
relativi ai beni di prima necessita' di cui all'allegato 1. 
  2. Con atto  della  competente  Direzione  generale  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste  sono
stabiliti il modello per la presentazione della  domanda  di  cui  al
comma 1 e le necessarie indicazioni  operative,  anche  in  relazione
alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.