Art. 2 Beneficiari ed importo del contributo 1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto: a. iscrizione di tutti i componenti nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale); b. titolarita' di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, in corso di validita', con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui. 2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano titolari di: a) Reddito di cittadinanza; b) Reddito di inclusione; b1) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla poverta'. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: c) Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI e Indennita' mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; d) Indennita' di mobilita'; e) Fondi di solidarieta' per l'integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. 3. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 382,5, eventualmente incrementato nella misura derivante dall'applicazione dell'art. 8.