Art. 2 
 
                Beneficiari ed importo del contributo 
 
  1. Beneficiari del contributo  sono  i  cittadini  appartenenti  ai
nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso  dei
seguenti  requisiti  alla  data  della  pubblicazione  del   presente
decreto: 
    a.  iscrizione  di  tutti  i   componenti   nell'Anagrafe   della
popolazione residente (Anagrafe comunale); 
    b. titolarita' di una certificazione ISEE ordinario,  di  cui  al
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159/2013,  in  corso  di
validita', con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui. 
  2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  includano  titolari  di:  a)
Reddito di cittadinanza; b)  Reddito  di  inclusione;  b1)  qualsiasi
altra misura di inclusione sociale  o  sostegno  alla  poverta'.  Non
spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno  un  componente
sia percettore di: c) Nuova assicurazione  sociale  per  l'impiego  -
NASPI e Indennita' mensile di disoccupazione per  i  collaboratori  -
DIS-COLL; d) Indennita' di mobilita'; e) Fondi  di  solidarieta'  per
l'integrazione del reddito; f) Cassa  integrazione  guadagni-CIG;  g)
qualsivoglia  differente  forma  di  integrazione  salariale,  o   di
sostegno nel  caso  di  disoccupazione  involontaria,  erogata  dallo
Stato. 
  3. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare, di  importo
complessivo pari ad  euro  382,5,  eventualmente  incrementato  nella
misura derivante dall'applicazione dell'art. 8.