Art. 6 
 
             Numero di carte assegnate a ciascun comune 
 
  1. A ciascun comune e' assegnato, per l'individuazione dei relativi
beneficiari, un numero di carte cosi' calcolato: 
    a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, e' ripartita
in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune; 
    b. una quota pari al restante 50%, e' distribuita  in  base  alla
distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune
ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la
rispettiva popolazione. 
  2. La ripartizione delle  carte  per  ciascun  comune  e'  indicata
nell'allegato 2.