Art. 6 Numero di carte assegnate a ciascun comune 1. A ciascun comune e' assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, un numero di carte cosi' calcolato: a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune; b. una quota pari al restante 50%, e' distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. 2. La ripartizione delle carte per ciascun comune e' indicata nell'allegato 2.