Art. 7 
 
          Procedura di attribuzione nominativa delle carte 
 
  1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art.
4, entro e  non  oltre  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  degli
elenchi sul sito  INPS,  servendosi  dell'apposita  applicazione  WEB
dell'INPS. 
  2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1,  rende  definitivi
gli elenchi entro dieci giorni dal termine dal caricamento  dei  dati
sulla piattaforma informatica, e li trasmette  in  via  telematica  a
Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il
tramite della societa' controllata Postepay. 
  3.  I  comuni  comunicano  agli  interessati   l'assegnazione   del
beneficio e le modalita' di ritiro  delle  carte  presso  gli  uffici
postali abilitati al servizio.