Art. 7 Procedura di attribuzione nominativa delle carte 1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art. 4, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, servendosi dell'apposita applicazione WEB dell'INPS. 2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine dal caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della societa' controllata Postepay. 3. I comuni comunicano agli interessati l'assegnazione del beneficio e le modalita' di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.