Art. 9 Convenzione tra il MASAF, l'INPS e Poste Italiane S.p.a. 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalita' tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione ed un sistema di raccolta di eventuali dotazioni per aumentare le risorse finalizzate all'acquisto dei beni alimentari di prima necessita'. 2. Le eventuali maggiori risorse raccolte e finalizzate ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2023 per essere riassegnate al bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste entro il 31 dicembre 2023. 3. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto previsto e nel rispetto del limite massimo di spesa stabilito dall'art. 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni.