Art. 9 
 
                 Convenzione tra il MASAF, l'INPS e 
                        Poste Italiane S.p.a. 
 
  1. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  l'INPS  e  Poste  Italiane  S.p.a.  procedono   alla
sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le
modalita' tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS,  i  comuni  e
Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione  ed
un sistema di  raccolta  di  eventuali  dotazioni  per  aumentare  le
risorse  finalizzate  all'acquisto  dei  beni  alimentari  di   prima
necessita'. 
  2. Le eventuali maggiori risorse raccolte e finalizzate ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 sono versate su apposito  capitolo  dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
settembre 2023 per  essere  riassegnate  al  bilancio  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste  entro
il 31 dicembre 2023. 
  3. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di
cui al comma 1, si  provvede  ai  sensi  di  quanto  previsto  e  nel
rispetto del limite massimo di spesa  stabilito  dall'art.  1,  comma
451-bis, della legge n. 197 del 2022  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.