Art. 4 
 
   Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il  superamento  dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e
d), del  medesimo  art.  25,  trasmettendoli  al  Dipartimento  della
protezione civile, ai fini della valutazione  dell'impatto  effettivo
degli eventi calamitosi di cui  in  premessa,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna
misura, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la descrizione
tecnica e la relativa durata in particolare  per  gli  interventi  di
tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c),  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie secondo i seguenti criteri e massimali: 
    a) per attivare le prime misure economiche di immediato  sostegno
al  tessuto  sociale  nei  confronti  dei  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a
causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale,  nel
limite massimo di euro 5.000,00; 
    b)  per  l'immediata  ripresa  delle   attivita'   economiche   e
produttive sulla base di apposita  relazione  tecnica  contenente  la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo  di
euro 20.000,00 di contributo assegnabile  ad  una  singola  attivita'
economica e produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti,  inviandone  gli   elenchi   per   presa   d'atto   al
Dipartimento della protezione civile. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica predisposta  dal  Dipartimento  della  protezione
civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalita' di cui al
comma  3  puo'  essere  utilizzata  anche  per  la  ricognizione   da
effettuare con riferimento all'art. 25,  comma  2,  lettera  e),  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1.  Detta  ricognizione  dei
danni,   che   non   costituisce   riconoscimento   automatico    dei
finanziamenti finalizzati al  ristoro  dei  medesimi  pregiudizi,  e'
inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.