Art. 5 
 
                       Gestione dei materiali 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico,  compreso  il  demanio
lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere
ceduti,  previo  nulla  osta  regionale  e  senza  oneri,  al  comune
territorialmente competente per  interventi  pubblici  di  ripristino
conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga  all'art.
13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla  osta
regionale, inoltre, i materiali litoidi  e  vegetali  possono  essere
ceduti, a compensazione degli oneri  di  trasporto  e  di  opere,  ai
realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista  la
compensazione, nel rapporto con  gli  appaltatori,  in  relazione  ai
costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali
con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in
relazione ai  costi  delle  attivita'  svolte  per  l'esecuzione  dei
lavori, sulla base dei canoni  demaniali  vigenti.  Per  i  materiali
litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato
la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e
della tipologia del materiale da asportare,  oltre  che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi  volumi.  La  cessione  del  materiale
litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche  a  favore  di
enti locali diversi dal comune. 
  2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita'  dei  corsi  d'acqua  e  della  viabilita'  non  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano  applicazione  ai
siti che, al momento  degli  eventi  calamitosi  in  rassegna,  erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla  presenza  di
rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare  la  matrice
ambientale naturale  gia'  oggetto  di  valutazione  da  parte  della
regione o del Ministero della transizione ecologica.  I  litoidi  che
insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai  sensi  del
comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo
V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo,  d'intesa  con  gli  enti
ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il  loro  successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con  oneri
a carico delle risorse di cui all'art. 9. 
  4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3  si
puo' provvedere ai sensi dell'art. 183,  comma  1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  con  le  modalita'  e
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in  base
alla loro natura, potra' essere attribuito il codice  CER  20  03  99
«rifiuti urbani non  specificati  altrimenti»,  fermo  restando,  ove
applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente  separabili,
in  particolare  dei  Rifiuti  di   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti. 
  5. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori,
possono autorizzare i gestori  del  servizio  idrico  integrato  allo
stoccaggio e al trattamento  presso  i  depuratori  di  acque  reflue
urbane, nei limiti della  capacita'  ricettiva  degli  impianti,  dei
rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui  in  premessa
conferiti tramite autospurghi, con le modalita' e  avvalendosi  delle
deroghe di cui all'art. 3  della  presente  ordinanza,  a  condizione
della compatibilita' di tali rifiuti con le caratteristiche  tecniche
e le modalita' gestionali degli impianti. 
  6. Al fine  di  ridurre  i  rischi  per  l'ambiente  potenzialmente
derivanti  dalla  prolungata  permanenza  dei  rifiuti  nei  siti  di
stoccaggio  temporaneo,  il  Commissario  delegato   o   i   soggetti
attuatori, con le  modalita'  e  avvalendosi  delle  deroghe  di  cui
all'art. 3 della presente ordinanza, possono  autorizzare  i  gestori
delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali  non
recuperabili di  cui  al  secondo  periodo,  comma  4,  del  presente
articolo, per i quali e' escluso l'obbligo di pretrattamento  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  anche  in
deroga alle tipologie  individuate  nel  provvedimento  autorizzativo
rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i  rispettivi
direttori tecnici li ritengano  compatibili  con  le  caratteristiche
tecniche della discarica. ARPAE Emilia-Romagna fornira' supporto  per
la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.