Art. 7 Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile 1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1. 2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Emilia-Romagna provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale. 3. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto della Regione Emilia-Romagna con squadre di volontari che hanno operato nell'ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. 4. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale o operanti nell'ambito delle colonne mobili regionali, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, puo' provvedere alla copertura delle spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede alla relativa istruttoria, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.