Art. 7 
 
      Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della  Regione
Emilia-Romagna nelle attivita' previste dall'art. 1  si  applicano  i
benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1
del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9.  Il
Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative  istanze
di  rimborso,  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al  Dipartimento  della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1. 
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  relativamente  ai
concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di
coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario  supporto
alla  Regione  Emilia-Romagna  provvede,  a  valere  sugli   ordinari
stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed  alla  liquidazione  dei
rimborsi richiesti ai sensi  degli  articoli  39  e  40  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale. 
  3. Le regioni e le province autonome intervenute a  supporto  della
Regione Emilia-Romagna con squadre di  volontari  che  hanno  operato
nell'ambito delle colonne mobili regionali provvedono,  nel  rispetto
delle disposizioni  contenute  nella  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  24  febbraio  2020,  all'istruttoria  per  la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile
iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in  occasione
dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi
al   Dipartimento   della   protezione   civile   che   provvede   al
trasferimento, alle regioni ed alle  province  autonome  interessate,
delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi  spettanti  a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. 
  4.  Per  le  attivita'  di  cui  ai  commi  2  e  3  svolte   dalle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte
nell'elenco centrale o  operanti  nell'ambito  delle  colonne  mobili
regionali, il Commissario delegato, anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, puo' provvedere  alla  copertura  delle  spese  di  vitto,
alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco
nel  limite  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'art.   9.   Il
Commissario delegato provvede  alla  relativa  istruttoria,  ai  fini
della successiva rendicontazione  al  Dipartimento  della  protezione
civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.