Art. 8 
 
                           Spese funerarie 
 
  1. Le spese per le esequie delle vittime  dell'evento  in  premessa
sono poste a carico  della  gestione  commissariale  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 9, nel limite di euro 1.500,00  per  ciascuna
vittima. 
  2. Per le attivita' di cui al  comma  1,  il  Commissario  delegato
provvede ad espletare  l'istruttoria  sulla  base  di  documentazione
giustificativa all'uopo  presentata  dai  familiari  che  ne  faranno
richiesta al comune di residenza delle vittime, con le procedure  che
il medesimo Commissario delegato provvede ad individuare.