Art. 8 Spese funerarie 1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico della gestione commissariale a valere sulle risorse di cui all'art. 9, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima. 2. Per le attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta al comune di residenza delle vittime, con le procedure che il medesimo Commissario delegato provvede ad individuare.