Art. 2 
 
           Disposizioni di attuazione transitorie e finali 
 
  1. Le autorita' competenti, il Centro servizi nazionale,  istituito
con  decreto  del  Ministero  della  sanita'  2  marzo  2001   presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,  e
gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno  per  le
proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  provvedono  al  completamento   degli
adempimenti necessari per la piena operativita' delle disposizioni in
esso contenute. 
  2.  Ai  fini  dell'adeguamento  agli  sviluppi  delle  disposizioni
dell'UE e del sistema I&R nazionale, il presente decreto puo'  essere
modificato,  come  previsto  dall'art.  23,  comma  3,  del   decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134, con  decreto  del  Ministro  della
salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui  all'art.
7, comma 8 del medesimo decreto. 
  3. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le  attivita'  previste
dal presente decreto, le amministrazioni interessate  provvedono  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.