Art. 2 Disposizioni di attuazione transitorie e finali 1. Le autorita' competenti, il Centro servizi nazionale, istituito con decreto del Ministero della sanita' 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al completamento degli adempimenti necessari per la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute. 2. Ai fini dell'adeguamento agli sviluppi delle disposizioni dell'UE e del sistema I&R nazionale, il presente decreto puo' essere modificato, come previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, comma 8 del medesimo decreto. 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le attivita' previste dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.