Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti: a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE; b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.; d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, previsto dall'art. 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale, prevista nell'ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento informatico pubblico che consente l'accesso da parte degli utenti finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri soggetti interessati alle informazioni indicate nell'Allegato 1.