Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le definizioni
del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' le
seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica - MASE;
b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.;
d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica, previsto dall'art.
17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale,
prevista nell'ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento
informatico pubblico che consente l'accesso da parte degli utenti
finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri
soggetti interessati alle informazioni indicate nell'Allegato 1.