Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto, si applicano  le  definizioni
del  decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,  nonche'  le
seguenti: 
  a)  «Ministero»:  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica - MASE; 
  b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
  c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.; 
  d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per  la  ricarica  dei
veicoli  alimentati   a   energia   elettrica,   previsto   dall'art.
17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica  dei
veicoli alimentati a energia elettrica  per  il  trasporto  stradale,
prevista nell'ambito del  Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento
informatico pubblico che consente l'accesso  da  parte  degli  utenti
finali del servizio di ricarica dei  veicoli  elettrici  o  di  altri
soggetti interessati alle informazioni indicate nell'Allegato 1.