Art. 4
Risorse finanziarie
1. Alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della
PUN, che garantisca le funzionalita' di cui all'Allegato 1, si
provvede mediante le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui al primo periodo sono
ripartite tra GSE e RSE, in relazione alle rispettive attivita',
nell'ambito della convenzione di cui all'art. 3, comma 1.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presentano al
Ministero una relazione che rendiconta sulle attivita' svolte
nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti.
La relazione di cui al primo periodo e' approvata con decreto del
Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia
del decreto medesimo e' disposta l'erogazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. Il Ministero puo' effettuare, in ogni momento, accertamenti
sull'effettivo progresso delle attivita' di GSE e RSE e sui costi
sostenuti.