Art. 5
Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di
ricarica
1. Ai fini dell'operativita' e della funzionalita' della PUN di cui
all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i
soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli
delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico,
utilizzando le modalita' tecniche previste dalle istruzioni operative
della PUN stabilite dal GSE:
a) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le
infrastrutture di ricarica gia' in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di cui
all'Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operativita' e
accessibilita' al pubblico della PUN;
b) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le
nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui
all'Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
operativita' delle stesse;
c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con la
periodicita' prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;
d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati
dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante
sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la
veridicita' delle informazioni inserite nella PUN;
e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti
tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo
di monitorare e valutare la diffusione della mobilita' elettrica;
f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della
registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione
dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed
amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle
verifiche effettuate.