Art. 7 
 
              Modalita' di dimostrazione dei requisiti 
 
  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art.  1,  gli
aspiranti ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,  nella  fase  di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova  documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. Le somme erogate  non  potranno  in  ogni  caso
superare quelle accantonate nella fase di prenotazione. 
  2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta  giorni  decorrenti  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definite  le
modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici.  Con  il
medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione  delle
domande.