Art. 7 Modalita' di dimostrazione dei requisiti 1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione. 2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande.