IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Vista la direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/26/UE, del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  sulla  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l'uso  on-line
nel mercato interno; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti  connessi
al suo esercizio»; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive  modificazioni,
recante   «Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  e  norme  sui  sistemi   delle   telecomunicazioni   e
radiotelevisivo»; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  2008,  n.  2,  recante  «Disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva  2014/26/UE  sulla
gestione collettiva dei diritti d'autore e  dei  diritti  connessi  e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali per l'uso online nel mercato interno», con il quale e' stata
attuata la direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/26/UE, del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  sulla  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per  l'uso  on-line
nel mercato interno e, in particolare, gli articoli 41 e 49; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
gennaio 2014 recante «Riordino della materia del diritto connesso  al
diritto d'autore, di cui  alla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre  2019,  n.  169,   e   successive   modificazioni,   recante
«Regolamento di organizzazione del  Ministero  della  cultura,  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto il decreto ministeriale 5 settembre  2018,  n.  386,  recante
nuove disposizioni attuative in tema di criteri di  ripartizione  dei
compensi dovuti  agli  artisti  interpreti  ed  esecutori,  ai  sensi
dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35,
di  attuazione  della  succitata  direttiva  26  febbraio  2014,   n.
2014/26/UE; 
  Tenuto conto delle segnalazioni  inoltrate  dall'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato (di seguito  Agcm)  e  dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito  AgCom)  al  Ministro
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  concernenti   il   decreto
ministeriale 5 settembre 2018, n. 386, rispettivamente AS1579 del  16
aprile 2019 e S3440 e prot. n. 0345432 del 2 agosto 2019,  che  hanno
reso necessario apportare modifiche al predetto decreto  ministeriale
5 settembre 2018, n. 386; 
  Sentiti gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le  entita'  di
gestione indipendente che hanno inviato elementi  scritti  a  seguito
della richiesta di cui alla nota prot. n. 18599 in data  13  novembre
2020  della  Direzione  generale  biblioteche  e  diritto   d'autore,
inoltrata dalla medesima  Direzione  generale  con  comunicazione  di
posta elettronica certificata in pari data per conto del CCPDA, e  in
particolare: Artisti 7607, Itsright, Nuovo IMAIE, RASI, Videorights; 
  Acquisito il  parere  del  CCPDA,  espresso  nell'adunanza  del  18
febbraio 2021; 
  Preso atto dei pareri favorevoli espressi dall'Agcm e dall'AgCom in
ordine allo schema di decreto di revisione del decreto ministeriale 5
settembre 2018, n. 386, predisposto dal  CCPDA,  rispettivamente  con
nota in data 1° aprile 2021 e nota prot. n. 0198227 in data 27 aprile
2021; 
  Considerate le modifiche apportate  all'art.  71-octies,  comma  1,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai sensi dell'art. 65,  comma  4,
lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Vista la nota prot. n. 34490 in data 6 dicembre 2021, con la  quale
l'Ufficio legislativo del Ministero della  cultura  ha  chiesto  alla
Direzione generale biblioteche e diritto d'autore di  procedere  alla
rielaborazione dello schema di revisione del decreto  ministeriale  5
settembre 2018, n. 386, di cui al suddetto parere espresso dal  CCPDA
nell'adunanza del 18 febbraio 2021, in considerazione  delle  novita'
normative in materia di diritto  d'autore  introdotte  dall'art.  65,
comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal  decreto  legislativo
n. 177 del 2021; 
  Tenuto  conto  dell'esito  della  ulteriore  consultazione  scritta
indetta dalla Direzione generale biblioteche e diritto  d'autore  con
nota  prot.  n.  6103  in  data  20  maggio  2022  e  condotta  dalla
Commissione  speciale  istituita  con  decreto  1°  marzo  2022   del
Presidente del CCPDA, al fine di svolgere gli  approfondimenti  utili
alle attivita' di revisione, alla quale hanno aderito:  Artisti  7607
S.c.a  r.l.,  Confindustria  Radio  Televisioni,   Getsound   S.r.l.,
Itsright  S.r.l.,  Nuovo  IMAIE,  RASI-Rete  artisti  spettacolo  per
l'innovazione; 
  Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'adunanza generale  del
CCPDA del 15 settembre 2022 e,  in  particolare,  delle  osservazioni
formulate dal Ministero della giustizia; 
  Considerato che, ai fini della razionale applicazione  dei  criteri
di ripartizione  dei  compensi  dovuti  agli  artisti  interpreti  ed
esecutori, appare  indispensabile  introdurre  nel  provvedimento  di
applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 15 marzo  2017,  n.
35, disposizioni inerenti all'adempimento di obblighi informativi  da
parte dei soggetti obbligati; 
  Visto  quanto  disposto  dall'art.  41,  comma   1,   del   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo cui, «salvo  che  il  fatto
non  costituisca  reato»,  l'AgCom  applica  le   medesime   sanzioni
amministrative pecuniarie previste per chiunque violi  gli  specifici
obblighi  ivi  contemplati  «anche  in  caso  di   inosservanza   dei
provvedimenti  inerenti  alla  vigilanza  o  in   caso   di   mancata
ottemperanza alle richieste  di  informazioni  o  a  quelle  connesse
all'effettuazione  dei  controlli,  ovvero  nel  caso   in   cui   le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi»; 
  Stante il regolamento sull'esercizio delle  competenze  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2017, n.  35,  in  materia  di  gestione
collettiva dei diritti  d'autore  e  dei  diritti  connessi  e  sulla
concessione di licenze  multiterritoriali  per  i  diritti  su  opere
musicali per l'uso on-line nel mercato interno, approvato  dall'AgCom
con la delibera n. 396/17/CONS, e, in particolare, l'art. 6  dedicato
alla vigilanza e alle sanzioni; 
  Acquisito il parere del CCPDA, espresso nell'adunanza generale  del
15 settembre 2022; 
  Preso atto del  parere  favorevole  espresso  dal  Ministero  della
giustizia con nota acquisita al protocollo della  Direzione  generale
biblioteche e diritto d'autore n. 14200 del 5 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  la   razionale   applicazione   dei   criteri   di
  ripartizione  dei  compensi  dovuti  agli  artisti  interpreti   ed
  esecutori per diritti connessi al  diritto  d'autore  di  cui  alla
  legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni 
 
  1. Il produttore, anche attraverso le  associazioni  di  categoria,
invia agli  organismi  di  gestione  collettiva  e  alle  entita'  di
gestione indipendente di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  15
marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita'  di  amministrazione  e  di
intermediazione dei diritti connessi  al  diritto  d'autore,  nonche'
all'AgCom, con cadenza trimestrale, al 31 marzo, al 30 giugno, al  31
ottobre e al 31 dicembre di ogni anno  di  calendario,  l'elenco  dei
fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate da  esso  prodotte  o
distribuite la cui prima utilizzazione  sia  avvenuta  nel  trimestre
precedente al trimestre di  comunicazione  o  nell'eventuale  diverso
periodo concordato con gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le
entita' di gestione indipendente interessati.  Sono  fatte  salve  le
diverse cadenze concordate con gli organismi di gestione collettiva e
le entita'  di  gestione  interessati.  Per  prime  utilizzazioni  si
intendono quelle che  fanno  sorgere  il  diritto  a  compenso,  come
previsto dall'art. 73, comma 1, 73-bis e dall'art. 84, commi  2  e  3
della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
  2.  L'elenco  di  cui  al   comma   precedente   dovra'   contenere
l'indicazione  e  qualificazione  di  primario  e  comprimario  degli
artisti interpreti o esecutori che sostengono una parte  di  notevole
importanza artistica, nonche' le informazioni oggetto di notifica  ai
sensi del successivo comma 3 ed e'  reso  accessibile  dall'AgCom  in
formato elettronico in modo da consentire agli artisti interpreti  ed
esecutori che hanno preso parte a fonogrammi,  videogrammi  od  opere
contenuti  nell'elenco  di   formulare   le   loro   osservazioni   e
controdeduzioni ai rispettivi produttori, in particolare  sulla  loro
qualificazione di primario  e  comprimario,  direttamente  o  per  il
tramite degli organismi di gestione collettiva  e  delle  entita'  di
gestione indipendente cui hanno conferito mandato. 
  Per   i   fonogrammi,   i   videogrammi   e   le   opere   prodotti
antecedentemente  alla  data  del  presente  decreto,  l'obbligo   di
comunicazione e' assolto entro la fine del trimestre, come  calcolato
al comma 1, successivo alla ricezione della richiesta formulata dagli
organismi  di  gestione  collettiva  e  dalle  entita'  di   gestione
indipendente. 
  3. Sono artisti interpreti esecutori primari e comprimari: 
    a) nel settore musicale  e'  artista  primario  l'artista,  o  il
collettivo artistico, il cui nome e'  indicato  sulla  copertina  del
supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza  di  supporto,
sul formato digitale dell'opera o che,  comunque,  e'  indicato  come
tale dal produttore di  fonogrammi,  anche  eventualmente  menzionato
insieme ad altri artisti primari; 
    b)  nel  settore  musicale  e'  artista   comprimario   l'artista
esecutore che, nell'esecuzione  dell'opera,  sostiene  una  parte  di
notevole importanza artistica e  il  cui  nome  e'  menzionato  nella
confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, e' indicato
come tale dal produttore di fonogrammi; 
    c) nel settore musicale un  complesso  orchestrale  o  corale  e'
artista  comprimario  dei  fonogrammi  in  cui  la   parte   eseguita
dall'orchestra non e' di mero accompagnamento, ma e' parte principale
della composizione per i quali il direttore di orchestra  o  coro  e'
artista primario; non  sono  aventi  diritto  a  compenso  i  singoli
componenti dei complessi orchestrali o corali la  cui  esecuzione  e'
diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in  cui
la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al  fianco
di altre parti strumentali, il  direttore  di  orchestra  o  coro  e'
artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non  e'
artista avente diritto; 
    d) nel settore musicale  sono  artisti  primari,  i  solisti  dei
complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti,  anche
sotto la conduzione di un direttore di orchestra,  in  fonogrammi  il
cui  titolo  ne  richiami  l'importanza  nella  composizione;   sono,
altresi', artisti comprimari  le  prime  parti  dell'orchestra  e  il
maestro del basso  continuo  al  cembalo;  inoltre,  per  particolari
tipologie  di  organico  ovvero  di  composizione,  in  cui   singoli
componenti di un collettivo orchestrale o corale che  hanno  reso  la
propria  esecuzione  sotto  conduzione,  hanno  sostenuto  parti   di
specifico rilievo, e' riconosciuto il ruolo  di  artista  comprimario
per effetto di specifica dichiarazione del produttore  di  fonogrammi
o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun  componente
di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza
raddoppi di  parte  e  senza  conduzione  e'  primario;  se  uno  dei
componenti e' specificamente indicato come maestro concertatore, tale
componente e' artista primario,  mentre  gli  altri  componenti  sono
artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali
in cui e' esplicitato, nel nome  del  gruppo,  il  ruolo  di  artista
primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da  camera  senza
direttore, il maestro  concertatore,  primo  violino  di  spalla,  e'
artista  primario,  mentre  i  restanti   componenti   sono   artisti
comprimari; 
    e) nel settore musicale sono artisti primari dei  fonogrammi  che
riproducono  opere  liriche  i  cantanti  che  interpretano  i  ruoli
protagonisti,  mentre  sono  artisti  comprimari   i   cantanti   che
interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla
lettera b); 
    f) nel settore  delle  opere  cinematografiche  e  assimilate  e'
artista primario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi
del comma 2  ovvero  che  abbia  la  maggiore  rilevanza  nei  titoli
dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo; 
    g) nel settore  delle  opere  cinematografiche  e  assimilate  e'
artista comprimario l'artista indicato come tale  dal  produttore  ai
sensi del comma 2 ovvero  che  appaia  tale  dai  titoli  dell'opera,
interpretando in  ogni  caso  un  ruolo,  seppure  non  protagonista,
comunque di notevole importanza rispetto al suo intreccio narrativo. 
  4. Gli organismi di gestione collettiva e le  entita'  di  gestione
indipendente consentono interrogazioni  nei  rispettivi  database  ai
fini di consentire la verifica, in relazione alla medesima opera, dei
mandati conferiti dal medesimo artista interprete ed esecutore  e  di
eventuali sovrapposizioni o conflitti fra  i  mandati  in  questione,
secondo  modalita'  tecniche   definite   dall'AgCom,   possibilmente
mediante procedure di co-regolamentazione. 
  5. Per i fonogrammi, i videogrammi e le opere di titolarita' di  un
produttore straniero e utilizzate  in  Italia,  la  comunicazione  ai
sensi del comma 1 e la relativa indicazione della qualita' di artista
verra' effettuata dall'artista interprete esecutore  interessato  che
ha sostenuto una parte di notevole importanza artistica direttamente,
per il tramite di eventuali distributori  o,  in  alternativa,  degli
organismi  di  gestione  collettiva  e  delle  entita'  di   gestione
indipendente cui ha conferito mandato.  L'indicazione  dovra'  essere
accompagnata da idonea  documentazione,  se  del  caso  richiesta  al
produttore straniero e da questi fornita.