Art. 2 
 
Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli  artisti  interpreti
  ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di  cui  alla
  legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni 
 
  1. Al fine di garantire  l'effettiva  riscossione  da  parte  degli
artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei  casi  in  cui  i
compensi  inerenti  il  medesimo  fonogramma  o  la  medesima   opera
cinematografica  o  assimilata  siano  dovuti   ad   aventi   diritto
appartenenti a diversi organismi o entita' di gestione  indipendente,
gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le  entita'  di  gestione
indipendente, di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  15  marzo
2017,  n.  35,  che  svolgono  attivita'  di  amministrazione  e   di
intermediazione dei diritti connessi al  diritto  d'autore,  rilevano
anche sul campo quali siano le prassi di settore ed  elaborano  linee
guida sulle best practices relative ai criteri  di  ripartizione  dei
compensi e le comunicano dall'AgCom. 
  2. Fermo restando quanto previsto al  comma  1,  gli  organismi  di
gestione collettiva e le entita'  di  gestione  indipendente  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano  a
ciascun artista interprete o esecutore comprimario  non  meno  di  un
quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota
complessivamente  riconosciuta  a  tutti  gli  artisti  interpreti  o
esecutori  comprimari  non  puo'  superare  il  cinquanta  per  cento
dell'importo  dovuto  alla  totalita'  degli  artisti  interpreti   o
esecutori primari e comprimari. 
  3. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del  decreto  legislativo
15  marzo  2017,  n.  35,  gli   esiti   delle   controversie   sulle
determinazioni assunte dai diversi organismi di gestione collettiva e
entita' di gestione indipendente  sui  criteri  di  ripartizione  dei
compensi dovuti  sul  medesimo  fonogramma  o  sulla  medesima  opera
cinematografica o assimilata ad aventi diritto appartenenti a diversi
organismi di gestione collettiva o entita' di  gestione  indipendente
sono notificati dalle parti all'AgCom e da questa  resi  accessibili,
nonche'  pubblicati  sul  sito  di  ciascun  organismo  di   gestione
collettiva ed entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.