Art. 2 Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni 1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi inerenti il medesimo fonogramma o la medesima opera cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi o entita' di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, rilevano anche sul campo quali siano le prassi di settore ed elaborano linee guida sulle best practices relative ai criteri di ripartizione dei compensi e le comunicano dall'AgCom. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non puo' superare il cinquanta per cento dell'importo dovuto alla totalita' degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari. 3. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli esiti delle controversie sulle determinazioni assunte dai diversi organismi di gestione collettiva e entita' di gestione indipendente sui criteri di ripartizione dei compensi dovuti sul medesimo fonogramma o sulla medesima opera cinematografica o assimilata ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendente sono notificati dalle parti all'AgCom e da questa resi accessibili, nonche' pubblicati sul sito di ciascun organismo di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.