Art. 3 
 
Modalita' di ripartizione  dei  compensi  derivanti  da  riproduzione
  privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi 
 
  1. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la
quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per  gli
apparecchi  e  i  supporti  di  registrazione  audio   agli   artisti
interpreti o esecutori del settore,  anche  tramite  le  imprese  che
svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto
d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo  2017,  n.  35,  alle
quali i predetti  artisti  interpreti  o  esecutori  hanno  conferito
mandato. I compensi di cui al periodo precedente  sono  attribuiti  a
ciascuno  dei  soggetti  intermediari  dei  diritti   degli   artisti
interpreti o esecutori  del  settore  audio,  in  misura  percentuale
rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e  fatturati  sulla
base di contratti sottoscritti  con  gli  utilizzatori  dai  predetti
soggetti,  come  certificati  dall'organo  di  revisione   contabile,
diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale,
nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio  contabile
della competenza. 
  2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la
quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per  gli
apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti
interpreti  o  esecutori  del  settore,   anche   tramite   le   loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative o imprese  che
svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto
d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,  n.  35,  alle
quali gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato.  Il
cinquanta per cento della quota  di  cui  al  periodo  precedente  e'
utilizzato secondo quanto  previsto  dall'art.  71-octies,  comma  3,
della legge sul diritto d'autore. I compensi di cui al primo  periodo
sono attribuiti a ciascuno  dei  soggetti  intermediari  dei  diritti
degli artisti interpreti o esecutori del  settore  video,  in  misura
percentuale  rapportata  all'ammontare  dei  diritti  intermediati  e
fatturati sulla base di contratti sottoscritti con  gli  utilizzatori
dai predetti soggetti,  come  certificati  dall'organo  di  revisione
contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso
personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio
contabile della competenza. 
  3. Ai fini della corretta attribuzione dei compensi di cui ai commi
1 e 2, i soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o
esecutori del settore  audio  e  del  settore  video  trasmettono  la
certificazione  dell'organo  di  revisione  contabile  alla  Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), entro e non oltre il  31
dicembre dell'anno successivo a quello di  competenza  dell'ammontare
certificato.