Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  esaminata  la  domanda   intesa   ad   ottenere   la
registrazione della  denominazione  «Olive  taggiasche  liguri»  come
indicazione geografica protetta, ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento  e  del  Consiglio  del  21  novembre  2012,
presentata dall'associazione tra i  produttori  di  Olive  taggiasche
Liguri, acquisito il parere favorevole  della  Regione  Liguria  e  a
seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi a Taggia  in
data 3 maggio 2023, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1,  del
decreto  ministeriale  14  ottobre  2013,  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  disciplinare  di
produzione affinche'  ogni  persona  fisica  o  giuridica  avente  un
interesse legittimo e residente sul territorio nazionale  possa  fare
opposizione alla domanda di registrazione. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
domanda   di   registrazione,   dovranno   pervenire   al   Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Dipartimento   delle    politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica -  PQAI  IV  -
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole  persone
fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo  e  residenti  sul
territorio nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di
cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo  1  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e'
contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o  4  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto  danneggia
l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di
cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere  che
il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico. 
    Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura
prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
domanda di registrazione alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute,  la  predetta  domanda  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012,  ai competenti organi comunitari.