L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS; Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilita' nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilita', dei rischi di sostenibilita' e delle preferenze di sostenibilita' nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi; Visto il regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al Titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa), Capo II-bis (Principi generali in materia di investimenti), art. 37-ter, e Capo III (Attivi a copertura delle riserve tecniche), art. 38 del codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida sul sistema di governo societario, con particolare riferimento al principio della persona prudente in materia di investimenti; Visto il regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa) e in particolare al Capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonche' di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), art. 215-bis (Sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da Eiopa sul sistema di governo societario; Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; Visto il regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni; Considerata la finalita' di adeguamento della regolamentazione IVASS alla richiamata normativa europea direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione; Sentita la Consob, Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Adotta il seguente provvedimento: Indice Art. 1. (Modifiche al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016); Art. 2. (Modifiche al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018); Art. 3. (Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018); Art. 4. (Modifiche al regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020); Art. 5. (Pubblicazione ed entrata in vigore). Art. 1 Modifiche al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, e' modificato come segue: a. dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) "fattori di sostenibilita'": fattori di sostenibilita' ai sensi dell'art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;»; b. dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) "preferenze di sostenibilita'": la scelta prevista dall'art. 2, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2017/2359;»; c. dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente «n-bis) "rischi di sostenibilita'": rischi di sostenibilita' ai sensi dell'art. 1, punto 55-quater, del regolamento delegato (UE) 2015/35;». 2. L'art. 4 (Principi generali nella gestione degli investimenti) e' modificato come segue: a. al comma 1, alla fine del periodo e' aggiunta la seguente frase: «, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 275-bis degli atti delegati.»; b. al comma 3, alla fine del periodo e' aggiunta la seguente frase: «, le quali, ove pertinente, integrano i rischi di sostenibilita'.»; c. al comma 4, dopo le parole «rischi connessi a ciascuna tipologia di attivita'» e' aggiunto il seguente periodo: «, ivi compresi i rischi di sostenibilita'. In coerenza con quanto previsto dall'art. 275-bis degli atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto anche dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilita'.»; d. al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «In coerenza con quanto previsto dall'art. 275-bis degli atti delegati, le decisioni in materia di investimenti tengono conto anche dell'impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilita'.»; e. dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo quanto previsto dal codice e dagli atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto, ove pertinente, delle preferenze di sostenibilita' dei clienti dell'impresa che sono state valutate nel processo di approvazione dei prodotti di cui all'art. 30-decies del codice e delle relative disposizioni di attuazione.». 3. All'art. 5 (Politica degli investimenti), comma 1, lettera v), dopo le parole «verifica degli investimenti» e' aggiunta la seguente frase: «, ivi compresa la valutazione e la verifica del loro impatto sui fattori di sostenibilita';». 4. All'art. 18 (Sistema di gestione dei rischi di investimento), comma 8, alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: «e sui fattori di sostenibilita'.». 5. All'art. 24 (Politica in materia di investimenti), comma 1, alla fine del periodo e' aggiunta la seguente frase: «, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 275-bis degli atti delegati.».