Art. 4 Modifiche al regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) "fattori di sostenibilita'": fattori di sostenibilita' ai sensi dell'art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;». 2. L'art. 6 (Mercato di riferimento) e' modificato come segue: a. al comma 1, le parole «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4, paragrafo 3, lettera a), punto i) e»; b. al comma 1, lettera c), dopo le parole «gli obiettivi dei clienti cui e' rivolto il prodotto» sono inserite le seguenti: «, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilita';»; c. al comma 1, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilita' del prodotto siano coerenti con il mercato di riferimento.»; d. al comma 4, e' aggiunto il seguente periodo: «In coerenza con l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2358, con riferimento ai soli fattori di sostenibilita', i produttori non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano fattori di sostenibilita'.». 3. All'art. 8 (Test del prodotto), comma 1, lettera a) dopo le parole «le caratteristiche del mercato di riferimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilita',». 4. L'art. 11 (Meccanismi di distribuzione) e' modificato come segue: a. al comma 1, dopo le parole «nell'interesse del cliente,» sono inserite le seguenti: «tenuto anche conto degli eventuali obiettivi di sostenibilita' di quest'ultimo,»; b. al comma 3, primo periodo, dopo le parole «agli obiettivi» sono inserite le seguenti: «, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilita',»; c. al comma 6, dopo le parole «alle caratteristiche e agli obiettivi» sono inserite le seguenti: «compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilita',». 5. L'art. 12 (Mercato di riferimento effettivo) e' modificato come segue: a. al comma 1, dopo le parole «le caratteristiche e gli obiettivi,» sono inserite le seguenti: «compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilita',»; b. al comma 3, e' inserito il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilita', gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano i fattori di sostenibilita'.». 6. All'art. 13 (Scambio informativo con i produttori), comma 1, alla fine del periodo e' inserita la seguente frase: «, tenuto conto anche degli eventuali obiettivi di sostenibilita'.». 7. L'art. 14 (Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 109 del codice), comma 5, e' modificato come segue: a. dopo le parole «che intendono distribuire» e' inserito il seguente inciso: «, compresi gli eventuali fattori di sostenibilita',»; b. dopo le parole «e gli obiettivi» e' inserito il seguente inciso: «, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilita',». 8. L'allegato 1 (Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi) e' modificato come segue: a. alla lettera c) dopo le parole «natura e livello di rischio del prodotto» sono inserite le seguenti: «, compresi gli eventuali fattori di sostenibilita'.»; b. alla lettera d), n. 3), dopo le parole «gli obiettivi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilita',»; c. alla lettera i), n. 1), dopo le parole «nella distribuzione dei prodotti offerti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i prodotti che considerano i fattori di sostenibilita'».