Art. 4 
 
       Modifiche al regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 
 
  1. All'art. 2  (Definizioni),  comma  1,  dopo  la  lettera  c)  e'
inserita la seguente: «c-bis) "fattori di sostenibilita'": fattori di
sostenibilita' ai sensi dell'art. 2, punto 24, del  regolamento  (UE)
2019/2088;». 
  2. L'art. 6 (Mercato di riferimento) e' modificato come segue: 
    a. al comma 1, le parole «dall'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dagli articoli 4, paragrafo 3, lettera a), punto i) e»; 
    b. al comma 1, lettera c), dopo  le  parole  «gli  obiettivi  dei
clienti cui e' rivolto il prodotto» sono  inserite  le  seguenti:  «,
compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilita';»; 
    c. al comma 1, dopo la  lettera  f),  e'  inserita  la  seguente:
«f-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilita' del prodotto
siano coerenti con il mercato di riferimento.»; 
    d. al comma 4, e' aggiunto il seguente periodo: «In coerenza  con
l'art.  5,  paragrafo  2,  del  regolamento   (UE)   2017/2358,   con
riferimento ai soli fattori di sostenibilita', i produttori non  sono
tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per  i
prodotti che considerano fattori di sostenibilita'.». 
  3. All'art. 8 (Test del prodotto), comma  1,  lettera  a)  dopo  le
parole «le caratteristiche del mercato di riferimento,» sono inserite
le seguenti:  «ivi  compresi  gli  eventuali  obiettivi  legati  alla
sostenibilita',». 
  4. L'art. 11  (Meccanismi  di  distribuzione)  e'  modificato  come
segue: 
    a. al comma 1, dopo le parole «nell'interesse del cliente,»  sono
inserite le seguenti: «tenuto anche conto degli  eventuali  obiettivi
di sostenibilita' di quest'ultimo,»; 
    b. al comma 3, primo periodo, dopo  le  parole  «agli  obiettivi»
sono inserite le seguenti: «, compresi  eventualmente  quelli  legati
alla sostenibilita',»; 
    c. al comma 6,  dopo  le  parole  «alle  caratteristiche  e  agli
obiettivi» sono inserite le seguenti: «compresi eventualmente  quelli
legati alla sostenibilita',». 
  5. L'art. 12 (Mercato di riferimento effettivo) e' modificato  come
segue: 
    a.  al  comma  1,  dopo  le  parole  «le  caratteristiche  e  gli
obiettivi,» sono inserite le seguenti: «compresi eventualmente quelli
legati alla sostenibilita',»; 
    b. al comma 3, e' inserito il seguente periodo: «Con  riferimento
ai soli fattori di sostenibilita', gli intermediari non  sono  tenuti
ad effettuare  l'individuazione  di  cui  al  presente  comma  per  i
prodotti che considerano i fattori di sostenibilita'.». 
  6. All'art. 13 (Scambio informativo con  i  produttori),  comma  1,
alla fine del periodo e' inserita la seguente frase: «, tenuto  conto
anche degli eventuali obiettivi di sostenibilita'.». 
  7. L'art. 14 (Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali
di controllo degli intermediari  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),
dell'art. 109 del codice), comma 5, e' modificato come segue: 
    a. dopo le parole «che  intendono  distribuire»  e'  inserito  il
seguente   inciso:   «,   compresi   gli   eventuali    fattori    di
sostenibilita',»; 
    b. dopo le parole «e  gli  obiettivi»  e'  inserito  il  seguente
inciso:   «,    compresi    eventualmente    quelli    legati    alla
sostenibilita',». 
  8. L'allegato 1 (Politica in materia di  governo  e  controllo  dei
prodotti assicurativi) e' modificato come segue: 
    a. alla lettera c) dopo le parole «natura e  livello  di  rischio
del prodotto» sono inserite le seguenti: «,  compresi  gli  eventuali
fattori di sostenibilita'.»; 
    b. alla lettera d), n. 3), dopo le parole  «gli  obiettivi»  sono
inserite le seguenti: «, ivi  compresi  eventualmente  quelli  legati
alla sostenibilita',»; 
    c. alla lettera i), n. 1), dopo le  parole  «nella  distribuzione
dei prodotti offerti» sono inserite le seguenti: «,  ivi  compresi  i
prodotti che considerano i fattori di sostenibilita'».