IL DIRETTORE dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto decreto legislativo n. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo n. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) «al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170», e in particolare l'art. 7, comma 2, in base al quale «ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio»; Visto l'art. 32, comma 1, lettera d), del regolamento UE n. 267/2012 nonche' l'art. 23, comma 1, lettera e), del regolamento UE n. 1509/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa; Visto il provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette; Visto il provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'art. 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007; Avute presenti le disposizioni di attuazione emanate dalle Autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 231/2007 nonche' le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto; Avuto altresi' presente che, ai sensi del predetto art. 11, gli organismi di autoregolamentazione promuovono l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007; Considerata l'esigenza di agevolare i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007 nell'individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui all'art. 35 del medesimo decreto; Considerato che i contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato sono stati predisposti in collaborazione con la Guardia di finanza nonche' alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione investigativa antimafia, le Autorita' di vigilanza di settore e le principali associazioni rappresentative delle categorie di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007; Sentiti gli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007; Tenuto conto che, nella seduta del 4 aprile 2023, il presente provvedimento e il relativo allegato sono stati presentati al Comitato di sicurezza finanziaria, che ne ha condiviso i contenuti; Adotta il seguente provvedimento recante gli indicatori di anomalia: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente provvedimento si intendono per: a) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; b) «decreto compro oro»: il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e successive modifiche e integrazioni; c) «destinatario»: ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 2 del presente provvedimento; d) «operazioni sospette»: operativita' da segnalare alla UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto; e) «paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata»: rientrano in tale ambito i paesi terzi ad alto rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonche' gli altri paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformita' agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali(1); f) «operativita'»: l'attivita' richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell'ambito dell'apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell'esecuzione di una o piu' operazioni, anche di gioco, ovvero dello svolgimento di una o piu' prestazioni professionali; g) «soggetto cui e' riferita l'operativita'» (in breve anche «soggetto»): il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell'operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonche' il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente provvedimento, il soggetto cui e' riferita l'operativita' puo' essere anche il collaboratore esterno dei destinatari di cui all'art. 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attivita' finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell'ambito dell'attivita' di gioco) ovvero, con riguardo all'attivita' di cui all'art. 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020(2), nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l'operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute). 2. Si rinvia all'art. 1 del decreto antiriciclaggio, all'art. 1 del decreto legislativo n. 109/2007 come successivamente modificato e integrato nonche' all'art. 1 del decreto compro oro per le definizioni in essi contenute richiamate nel presente provvedimento e nel relativo allegato. __________ (1) Cfr. Allegato 2, lettera C, delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019. (2) Cfr. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.