IL DIRETTORE 
        dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia 
 
  Visto il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  come
successivamente modificato e integrato, in  particolare  dal  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 125, relativo alla  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,   come
successivamente modificato e integrato, in particolare  dal  predetto
decreto legislativo n. 90/2017, relativo alla prevenzione,  contrasto
e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unita'  di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF)  «al  fine  di  agevolare
l'individuazione  delle  operazioni  sospette,   emana   e   aggiorna
periodicamente,  previa  presentazione  al  Comitato   di   sicurezza
finanziaria,  indicatori  di  anomalia,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
sito istituzionale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  recante
«Disposizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  compro  oro,  in
attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge  12  agosto
2016, n. 170», e in particolare l'art. 7, comma 2, in base  al  quale
«ai fini del corretto adempimento  dell'obbligo  di  segnalazione  di
operazioni sospette, gli operatori compro  oro  hanno  riguardo  alle
indicazioni  generali  e  agli  indirizzi  di   carattere   operativo
contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore,
adottati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere d)  ed  e),
del decreto antiriciclaggio»; 
  Visto l'art. 32,  comma  1,  lettera  d),  del  regolamento  UE  n.
267/2012 nonche' l'art. 23, comma 1, lettera e), del  regolamento  UE
n. 1509/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette  volte  al
contrasto del finanziamento dei  programmi  di  proliferazione  delle
armi di distruzione di massa; 
  Visto il  provvedimento  della  UIF  del  4  maggio  2011,  recante
istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle  segnalazioni
di operazioni sospette; 
  Visto il  provvedimento  della  UIF  del  28  marzo  2019,  recante
istruzioni in materia di comunicazioni oggettive,  e  in  particolare
l'art. 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di  operazioni
sospette in attuazione dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo
n. 231/2007; 
  Avute  presenti  le  disposizioni  di  attuazione   emanate   dalle
Autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art.  7  del  decreto
legislativo n. 231/2007 nonche' le regole  tecniche  elaborate  dagli
organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11 del  medesimo
decreto; 
  Avuto altresi' presente che, ai sensi del  predetto  art.  11,  gli
organismi  di  autoregolamentazione  promuovono  l'osservanza   degli
obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007; 
  Considerata l'esigenza di agevolare i soggetti di  cui  all'art.  3
del  decreto  legislativo  n.  231/2007   nell'individuazione   delle
operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli  oneri  e  al
corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui
all'art. 35 del medesimo decreto; 
  Considerato che  i  contenuti  del  presente  provvedimento  e  del
relativo allegato sono stati predisposti  in  collaborazione  con  la
Guardia di finanza nonche' alla luce delle interlocuzioni svolte  con
la Direzione investigativa antimafia, le Autorita'  di  vigilanza  di
settore e le principali associazioni rappresentative delle  categorie
di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
231/2007; 
  Sentiti gli organismi di autoregolamentazione  ai  sensi  dell'art.
11, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007; 
  Tenuto conto che, nella seduta  del  4  aprile  2023,  il  presente
provvedimento  e  il  relativo  allegato  sono  stati  presentati  al
Comitato di sicurezza finanziaria, che ne ha condiviso i contenuti; 
 
                               Adotta 
                      il seguente provvedimento 
                 recante gli indicatori di anomalia: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente provvedimento si intendono per: 
    a) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; 
    b) «decreto compro oro»: il decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 92, e successive modifiche e integrazioni; 
    c) «destinatario»: ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 2 del
presente provvedimento; 
    d) «operazioni sospette»:  operativita'  da  segnalare  alla  UIF
quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state  compiute  o  tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo  o  che
comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da
attivita' criminosa. Il sospetto e'  desunto  dalle  caratteristiche,
dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento  o
frazionamento o da  qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta,  in
ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui  e'  riferita,  in
base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. Il
ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in  contante,  anche
se  non  eccedenti  la  soglia  di  cui  all'art.  49   del   decreto
antiriciclaggio e, in particolare, il prelievo  o  il  versamento  in
contante di importi non  coerenti  con  il  profilo  di  rischio  del
cliente, costituisce elemento di sospetto; 
    e) «paesi o aree geografiche a rischio elevato o non  cooperativi
o a fiscalita' privilegiata»: rientrano in tale ambito i paesi  terzi
ad alto rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera bb), del  decreto
antiriciclaggio, nonche' gli altri paesi terzi che fonti autorevoli e
indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del
riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato  livello  di
corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose  da  fonti
autorevoli e indipendenti;  paesi  soggetti  a  sanzioni,  embargo  o
misure analoghe da competenti organismi nazionali  e  internazionali;
paesi o  aree  geografiche  che  finanziano  o  sostengono  attivita'
terroristiche  o  nei  quali  operano  organizzazioni  terroristiche,
ovvero paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti
sotto il profilo della conformita' agli standard internazionali sulla
trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali(1); 
    f)  «operativita'»:  l'attivita'  richiesta  al  destinatario   o
rilevata dallo stesso nell'ambito dell'apertura o  dello  svolgimento
di  un  rapporto  continuativo  (compreso   il   conto   di   gioco),
dell'esecuzione di una o piu'  operazioni,  anche  di  gioco,  ovvero
dello svolgimento di una o piu' prestazioni professionali; 
    g) «soggetto cui e'  riferita  l'operativita'»  (in  breve  anche
«soggetto»): il  cliente,  l'esecutore,  il  titolare  effettivo  del
rapporto continuativo (compreso il conto di gioco),  dell'operazione,
anche di  gioco,  o  della  prestazione  professionale  richiesta  al
destinatario nonche' il beneficiario della prestazione  assicurativa.
Ai soli fini del presente provvedimento, il soggetto cui e'  riferita
l'operativita'  puo'  essere  anche  il  collaboratore  esterno   dei
destinatari di cui all'art. 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio
mediatori  creditizi,  agenti  in  attivita'  finanziaria,  agenti  e
soggetti  convenzionati,  consulenti  finanziari,  agenti  e  brokers
assicurativi, distributori ed esercenti nell'ambito dell'attivita' di
gioco) ovvero, con riguardo all'attivita' di cui all'art. 3, comma 5,
lettera f), del decreto antiriciclaggio,  il  soggetto  servito  come
definito nel  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  4  febbraio
2020(2), nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto
l'operazione (ad esempio,  grande  distribuzione  organizzata,  money
transfer, compro oro, cambiavalute). 
  2. Si rinvia all'art. 1 del decreto antiriciclaggio, all'art. 1 del
decreto legislativo n. 109/2007  come  successivamente  modificato  e
integrato  nonche'  all'art.  1  del  decreto  compro  oro   per   le
definizioni in essi contenute richiamate nel presente provvedimento e
nel relativo allegato. 
__________ 
  (1) Cfr. Allegato 2, lettera C, delle disposizioni  in  materia  di
adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio  e
del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia  il  30
luglio 2019. 
  (2)  Cfr.  Disposizioni  in  materia  di  adeguata  verifica  della
clientela e di conservazione dei dati e delle  informazioni  per  gli
operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art.  8  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.