Art. 4 
 
               Analisi e valutazione dell'operativita' 
                 ai fini della segnalazione alla UIF 
 
  1. I  destinatari  valutano  compiutamente  le  informazioni  e  la
documentazione raccolte sul profilo di  rischio  del  cliente  e  nel
corso  dell'adempimento  degli  obblighi  di  adeguata   verifica   e
conservazione,   nonche'   le   eventuali   ulteriori    informazioni
disponibili in virtu' dell'attivita' svolta. 
  2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e  dei
sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente  provvedimento
non  e'  esaustiva,  e  la  continua  evoluzione  delle  operativita'
rilevanti, i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori
comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da  generare  in
concreto profili di sospetto. 
  3. Le operativita' sono individuate come sospette solo in  presenza
di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario e'  tenuto
a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute. 
  4. L'analisi e la valutazione ai fini  dell'eventuale  segnalazione
alla UIF sono effettuate per l'intera durata  del  rapporto  o  della
prestazione    e    indipendentemente    dal     valore     economico
dell'operativita'. 
  5. Ferma restando la necessita' di valutare l'operativita' ai sensi
dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio, non  costituiscono  di  per
se' elementi sufficienti per inviare  una  segnalazione  alla  UIF  o
ritenere che la stessa non sia dovuta: 
    a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto  o  la
prestazione,  anche  da  parte   del   soggetto   cui   e'   riferita
l'operativita'; 
    b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni  o  notizia
di attivita' in corso da parte  dell'autorita'  giudiziaria  o  degli
organi  investigativi  o  di  accertamenti  di   natura   fiscale   o
tributaria; 
    c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in  uno  o  piu'
indicatori di anomalia o nei sub-indici; 
    d) il ricorso a operazioni in contante, anche se  reiterato  e  a
prescindere dal superamento delle  soglie  di  cui  all'art.  49  del
decreto antiriciclaggio. 
  6. Le  violazioni  dei  limiti  di  cui  all'art.  49  del  decreto
antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto sono comunicate  al
Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi  dell'art.  51  del
citato decreto.