Art. 4 Analisi e valutazione dell'operativita' ai fini della segnalazione alla UIF 1. I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonche' le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attivita' svolta. 2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente provvedimento non e' esaustiva, e la continua evoluzione delle operativita' rilevanti, i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto. 3. Le operativita' sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario e' tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute. 4. L'analisi e la valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l'intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell'operativita'. 5. Ferma restando la necessita' di valutare l'operativita' ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio, non costituiscono di per se' elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta: a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui e' riferita l'operativita'; b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attivita' in corso da parte dell'autorita' giudiziaria o degli organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria; c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia o nei sub-indici; d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio. 6. Le violazioni dei limiti di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51 del citato decreto.