Art. 5 
 
                       Strumenti di selezione 
 
  1. I destinatari indicati nell'art. 3, commi 2, 3 e 8, del  decreto
antiriciclaggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa  e
tenuto conto della  natura  dell'attivita'  svolta  e  delle  proprie
dimensioni,  si  avvalgono  di  procedure,  anche  informatiche,   di
selezione   delle   operativita'   anomale,   basate   su   parametri
quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle  operazioni  e  la
provenienza o  destinazione  dei  flussi,  e  qualitativi,  quali  la
tipologia  o  le  modalita'  di  utilizzazione  dei  servizi   e   le
caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'art.
3,  comma  8,  possono  avvalersi  delle  procedure  informatiche  di
monitoraggio gia' predisposte per assicurare  l'ordinato  e  regolare
funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti  nonche'
per contenere i rischi. 
  2. I destinatari diversi da quelli indicati nel  comma  precedente,
nell'ambito della propria  autonomia  organizzativa  e  tenuto  conto
della  natura  dell'attivita'  svolta  e  delle  proprie  dimensioni,
valutano l'opportunita' di avvalersi  di  analoghe  procedure,  anche
informatiche, se ritenute di ausilio  ai  fini  della  collaborazione
attiva. 
  3. Gli organismi di  autoregolamentazione,  nell'ambito  del  ruolo
svolto ai sensi dell'art. 11, comma 1,  del  decreto  antiriciclaggio
per promuovere l'osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  medesimo
decreto, possono fornire  supporto  ai  professionisti  iscritti  nei
propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli  indicatori
e dei sub-indici riferiti alla concreta attivita' svolta. 
  4. Nel caso di procedure informatiche adottate ai sensi dei commi 1
e 2, i destinatari valutano le operazioni evidenziate dalle  medesime
procedure al fine di individuare eventuali  profili  di  sospetto  da
segnalare alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio;
fermo restando quando indicato  nell'art.  4,  comma  3,  l'eventuale
segnalazione contiene riferimenti alle operazioni  evidenziate  dalle
procedure  informatiche  e  omette  qualsiasi  riferimento  ai   dati
identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operativita'
e dei motivi del sospetto nonche' negli eventuali documenti allegati.