Art. 5 Strumenti di selezione 1. I destinatari indicati nell'art. 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attivita' svolta e delle proprie dimensioni, si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operativita' anomale, basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalita' di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'art. 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio gia' predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonche' per contenere i rischi. 2. I destinatari diversi da quelli indicati nel comma precedente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attivita' svolta e delle proprie dimensioni, valutano l'opportunita' di avvalersi di analoghe procedure, anche informatiche, se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva. 3. Gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attivita' svolta. 4. Nel caso di procedure informatiche adottate ai sensi dei commi 1 e 2, i destinatari valutano le operazioni evidenziate dalle medesime procedure al fine di individuare eventuali profili di sospetto da segnalare alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio; fermo restando quando indicato nell'art. 4, comma 3, l'eventuale segnalazione contiene riferimenti alle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche e omette qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operativita' e dei motivi del sospetto nonche' negli eventuali documenti allegati.