Art. 7 Disposizioni finali 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della UIF. 2. I destinatari applicano il presente provvedimento nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024. 3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con i provvedimenti del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della giustizia con decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell'interno con decreto del 17 febbraio 2011 (modificato dal decreto del 27 aprile 2012). Dalla medesima data non trovano altresi' applicazione gli indicatori di cui all'allegato del provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. 4. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni del 24 settembre 2009 (imprese in crisi e usura), dell'8 luglio 2010 (operativita' connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011 (operativita' connessa con le frodi nell'attivita' di leasing), del 9 agosto 2011 (operativita' riconducibile all'usura), del 16 marzo 2012 (operativita' connessa con il rischio di frodi nell'attivita' di factoring), dell'11 aprile 2013 (operativita' connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2 dicembre 2013 (operativita' connessa con l'anomalo utilizzo di trust), del 18 febbraio 2014 (operativita' con carte di pagamento) e del 1° agosto 2016 (operativita' over the counter con societa' estere di intermediazione mobiliare). 5. Il presente provvedimento sara' aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell'esperienza dell'analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette. Roma, 12 maggio 2023 Il direttore: Serata