Art. 11 
 
              Trasmissioni per persone con disabilita' 
 
  1. Per tutto il periodo di vigenza delle  disposizioni  di  cui  al
presente provvedimento, in particolare nel  periodo  successivo  alla
presentazione delle liste, la RAI,  in  aggiunta  alle  modalita'  di
fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con  disabilita',
previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione  di  pagine
di Televideo, redatte dai soggetti legittimati  di  cui  all'art.  3,
recanti l'illustrazione  dei  programmi  delle  liste  e  delle  loro
principali iniziative  nel  corso  della  campagna  elettorale  e  le
trasmette a partire dal quinto giorno  successivo  al  termine  della
presentazione delle candidature. 
  2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all'art.  7  possono  essere
organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che
ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.