Art. 12 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi,  sono  preventivamente  trasmessi  alla
Commissione. 
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta  Ufficiale,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)  e
b), pianificate fino alla  data  del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni programmate. 
  3. La RAI pubblica quotidianamente  sul  proprio  sito  web  -  con
modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del
monitoraggio del pluralismo,  i  tempi  garantiti  a  ciascuna  forza
politica nei notiziari  della  settimana  precedente,  il  calendario
settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), i  temi  trattati,  i  soggetti  politici  invitati,
nonche' la suddivisione per genere delle presenze, la  programmazione
della settimana successiva  e  gli  indici  di  ascolto  di  ciascuna
trasmissione. 
  4.  Il  Presidente  della   Commissione,   sentito   l'Ufficio   di
presidenza, tiene con la RAI i contatti  necessari  per  l'attuazione
della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai
commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate
dalla presente delibera, nonche' le ulteriori  questioni  controverse
che non ritenga di rimettere alla Commissione.