IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.  29,  e,
in particolare, l'art. 1, comma 7; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a  Commissario
straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi  dell'art.  2
del  decreto-legge  17  febbraio   2022   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27  maggio  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a  seguito
di conferme di casi di Peste suina africana nei  selvatici  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 95 del 22 aprile 2023); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione,  che  categorizza  la
Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non
si manifesta normalmente nell'Unione e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate ed, in particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi 2, 3, e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo  2023  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; 
  Visto il decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  136,  Attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n),  o)  e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare  e  raccordare  la
normativa nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare  l'art.  3  che,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere  c)  ed  e)
del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 4,  punto  55)  del  regolamento  (UE)  n.
2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione  e
del coordinamento dei controlli ufficiali  e  delle  altre  attivita'
ufficiali per la prevenzione e il controllo  delle  malattie  animali
trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari  delle  AASSLL
di seguito Autorita' competenti  locali  (ACL)  (22G00144)  (Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno  2022  recante
requisiti di biosicurezza  degli  stabilimenti  che  detengono  suini
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato  alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed  il  manuale  delle
emergenze da Peste suina africana in popolazioni di  suini  selvatici
del 12 dicembre 2022; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African swine fever for the EU»; 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della Peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale  del
Ministero della salute; 
  Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA  relativa
al bimestre marzo - aprile 2023; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   2-bis,   del
decreto-legge  del  17  febbraio  2022,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.  29,  le  regioni  e  le
province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art.
1, comma 1, attuano le  ulteriori  misure  disposte  dal  Commissario
straordinario per la prevenzione, il  contenimento  e  l'eradicazione
della Peste  suina  africana,  ivi  inclusa  la  messa  in  opera  di
recinzioni o altre  strutture  temporanee  ed  amovibili,  idonee  al
contenimento dei cinghiali selvatici; 
  Tenuto conto, inoltre, che  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2-bis,
penultimo periodo,  del  sopracitato  decreto-legge,  il  Commissario
straordinario ha provveduto nell'interesse delle  regioni  coinvolte,
alla  realizzazione  dei  predetti  interventi  avvalendosi,   previo
accordo con la Regione Piemonte, della societa'  di  committenza  SCR
Piemonte S.p.a.; 
  Considerato che per tali opere deve essere  garantita  la  regolare
gestione e manutenzione  per  le  finalita'  di  carattere  sanitario
previste dal decreto-legge n. 9/2022; 
  Tenuto conto altresi', della natura  temporanea  della  figura  del
Commissario straordinario, nonche' delle risorse  e  dei  compiti  ad
essa affidati per legge; 
  Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento  delle
opere realizzate mediante gli accordi tra  pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza  all'affidamento
delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito
dei poteri affidati  al  Commissario  straordinario  dalla  normativa
vigente; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto
legge  n. 9/2022  il  Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine  di  prevenire  ed
eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali,  puo'
adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e  del  principio  di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; 
  Ritenuto   inoltre   necessario    disciplinare    il    meccanismo
sanzionatorio da applicarsi agli eventuali  atti  di  danneggiamento,
manomissione  o  intralcio  alle   attivita'   di   contenimento   ed
eradicazione della peste suina africana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                        Consegna delle opere 
 
  1.  Le  Regioni  Piemonte  e  Liguria  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione dell'avvenuto  collaudo  da  parte  della  societa'  di
committenza  SCR  Piemonte  S.p.a.,   prendono   definitivamente   in
consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere
realizzate dal Commissario straordinario alla Peste suina africana ai
sensi dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.
9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. 
  2. Ogni onere connesso alla  gestione  e  alla  manutenzione  delle
opere di cui al comma 1 resta a carico della  regione  interessata  a
far data dalla consegna; rimane in facolta' delle regioni l'eventuale
ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per  i
tratti di rispettiva competenza.