Art. 2 Sanzioni 1. Per il periodo di vigenza della presente ordinanza, agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della Peste suina africana, si applicheranno le previsioni di cui agli articoli 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' - e 500 - Diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale. 2. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i sindaci, potra' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus.