Art. 2 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Per  il  periodo  di  vigenza  della  presente  ordinanza,  agli
eventuali atti di  danneggiamento,  manomissione  o  intralcio  delle
operazioni  compiuti  durante  le  operazioni  di  cattura   per   il
depopolamento dei cinghiali in aree  di  restrizione  individuate  ai
fini dell'eradicazione della Peste suina africana,  si  applicheranno
le previsioni di cui agli articoli 340 - Interruzione di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' - e  500  -
Diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del  codice
penale. 
  2.  Nei  centri  abitati  ove  vengono  temporaneamente  impiantate
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa  con  i
sindaci, potra' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine
di impedire ulteriori  ritardi  nelle  operazioni  di  cattura  e  di
prevenire la propagazione del virus.