Art. 3 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza si applica a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2023 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. 2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. Roma, 22 maggio 2023 Il Commissario straordinario: Caputo