Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  La  presente  ordinanza  si  applica  a  far  data  dal  giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino  al
31 dicembre 2023 ed  e'  immediatamente  comunicata  alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai
sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.  9,
convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza non si  applicano  alla
Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2022, n. 29. 
    Roma, 22 maggio 2023 
 
                                 Il Commissario straordinario: Caputo