Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «Organizzazione marittima internazionale» o  «IMO»:  l'agenzia
specializzata delle Nazioni Unite con sede a  Londra  -  istituita  a
seguito dell'adozione della Convenzione internazionale  marittima  di
Ginevra del 1948 - impegnata a promuovere la  cooperazione  marittima
tra i paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e  la
protezione dell'ambiente marino; 
    b) «Convenzione»: la Convenzione internazionale del  1°  novembre
1974 per la salvaguardia della vita umana in mare  (SOLAS  74),  come
emendata; 
    c)  «Direttiva  MED»,  la  direttiva  2014/90/UE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  23  luglio  2014  sull'equipaggiamento
marittimo come emendata  e  che  abroga  la  direttiva  96/98/CE  del
Consiglio; 
    d) «Codice FTP»: l'International Code  for  Application  of  Fire
Test Procedures adottato dall'IMO con  la  risoluzione  MSC.307  (88)
come emendata; 
    e) «Accredia»: l'ente unico nazionale di accreditamento designato
dal Governo italiano, in  applicazione  del  regolamento  europeo  n.
765/2008,  ad  attestare  la  competenza  e   l'imparzialita'   degli
organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei
laboratori di prova e taratura; 
    f) «Certificato di accreditamento»: l'attestazione di terza parte
rilasciata da Accredia con la quale si dichiara  che  un  laboratorio
soddisfa i requisiti  della  norma  ISO  17025,  nella  sua  versione
aggiornata, rispetto a norme e/o metodi di prova previsti dal  Codice
FTP; 
    g)  ISO  17025:  norma  recante  i  requisiti  generali  per   la
competenza dei laboratori di prova e taratura; 
    h) «Laboratorio IMO»: il laboratorio di prova in possesso  di  un
valido provvedimento di riconoscimento emesso  dal  Comando  generale
del Corpo delle capitanerie di porto in accordo al presente decreto.