Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Organizzazione marittima internazionale» o «IMO»: l'agenzia
specializzata delle Nazioni Unite con sede a Londra - istituita a
seguito dell'adozione della Convenzione internazionale marittima di
Ginevra del 1948 - impegnata a promuovere la cooperazione marittima
tra i paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la
protezione dell'ambiente marino;
b) «Convenzione»: la Convenzione internazionale del 1° novembre
1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come
emendata;
c) «Direttiva MED», la direttiva 2014/90/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento
marittimo come emendata e che abroga la direttiva 96/98/CE del
Consiglio;
d) «Codice FTP»: l'International Code for Application of Fire
Test Procedures adottato dall'IMO con la risoluzione MSC.307 (88)
come emendata;
e) «Accredia»: l'ente unico nazionale di accreditamento designato
dal Governo italiano, in applicazione del regolamento europeo n.
765/2008, ad attestare la competenza e l'imparzialita' degli
organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei
laboratori di prova e taratura;
f) «Certificato di accreditamento»: l'attestazione di terza parte
rilasciata da Accredia con la quale si dichiara che un laboratorio
soddisfa i requisiti della norma ISO 17025, nella sua versione
aggiornata, rispetto a norme e/o metodi di prova previsti dal Codice
FTP;
g) ISO 17025: norma recante i requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e taratura;
h) «Laboratorio IMO»: il laboratorio di prova in possesso di un
valido provvedimento di riconoscimento emesso dal Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto in accordo al presente decreto.