Art. 3
Modalita' di riconoscimento del laboratorio di prova
1. I laboratori di prova che intendono essere riconosciuti
dall'amministrazione come laboratori IMO, inviano apposita domanda -
a mezzo PEC, conforme al modello di cui all'allegato I al presente
decreto - al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. All'istanza e' allegato il certificato di accreditamento, emesso
da Accredia, attestante la conformita' del laboratorio di prova alla
norma ISO 17025 - nella sua versione aggiornata alla data di
emissione del certificato - comprensivo dell'elenco delle norme e/o
metodi di prova previsti dal Codice FTP per cui si richiede il
riconoscimento.
3. Il riconoscimento del laboratorio di prova e' emanato, entro
trenta giorni dalla ricezione della documentazione citata ai punti 1.
e 2. del presente articolo, con provvedimento del Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto.