Art. 4
Validita' del provvedimento di riconoscimento
1. La validita' del provvedimento di riconoscimento corrisponde
alla validita' del relativo certificato di accreditamento del
laboratorio di prova.
2. Il laboratorio IMO invia al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, senza ritardo, il certificato di accreditamento
ove rinnovato oltreche' eventuali provvedimenti di limitazione,
estensione, sospensione, ritiro o altro ad esso afferenti.
3. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cura i
relativi adempimenti amministrativi.