Art. 2
Supporto tecnico-informatico
1. Per le urgenti finalita' connesse allo sviluppo ed esercizio
della piattaforma volta alla tempestiva erogazione, in via
sperimentale, delle prime misure di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo n. 1/2018 nei confronti della popolazione colpita
dagli eventi in rassegna ed alle relative attivita' di manutenzione
evolutiva del sito istituzionale, il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato all'affidamento diretto dei relativi servizi di
supporto tecnico-informatico, in termini di somma urgenza, in
attuazione delle procedure previste dall'art. 163 del decreto
legislativo n. 50/2016 e dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, nel limite
massimo complessivo, IVA inclusa, di euro 170.000,00.
2. Gli oneri finanziari discendenti dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.