Art. 2 
 
                    Supporto tecnico-informatico 
 
  1. Per le urgenti finalita' connesse  allo  sviluppo  ed  esercizio
della  piattaforma  volta  alla   tempestiva   erogazione,   in   via
sperimentale, delle prime misure di  immediato  sostegno  al  tessuto
economico e sociale di cui all'art.  25,  comma  2,  lettera  c)  del
decreto legislativo n. 1/2018 nei confronti della popolazione colpita
dagli eventi in rassegna ed alle relative attivita'  di  manutenzione
evolutiva del sito istituzionale, il  Dipartimento  della  protezione
civile e' autorizzato all'affidamento diretto dei relativi servizi di
supporto  tecnico-informatico,  in  termini  di  somma  urgenza,   in
attuazione  delle  procedure  previste  dall'art.  163  del   decreto
legislativo n. 50/2016 e dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione  civile  n.  992/2023,  nel  limite
massimo complessivo, IVA inclusa, di euro 170.000,00. 
  2. Gli oneri finanziari discendenti  dall'attuazione  del  presente
articolo sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.