Art. 3 
 
Disposizioni finalizzate a  garantire  la  piena  operativita'  delle
  funzioni di coordinamento della gestione emergenziale 
 
  1. Al fine di assicurare la piena  operativita'  delle  funzioni  e
delle attivita'  affidate  all'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna  per
il contrasto dell'emergenza in rassegna, il personale di cui all'art.
1, commi 1 e  2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 997/2023 e' assegnato a supporto della  medesima
agenzia, anche in considerazione della necessaria integrazione con le
attivita' dalla stessa esercitate in piu' ambiti territoriali  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza.