Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale 1. Al fine di assicurare la piena operativita' delle funzioni e delle attivita' affidate all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna per il contrasto dell'emergenza in rassegna, il personale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 e' assegnato a supporto della medesima agenzia, anche in considerazione della necessaria integrazione con le attivita' dalla stessa esercitate in piu' ambiti territoriali per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza.