Art. 4 Integrazioni all'art. 3, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 si applicano altresi' al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, laddove impegnato nell'ambito delle rispettive colonne mobili delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.