Art. 4 
 
Integrazioni all'art. 3, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Capo
  del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3,  comma  2,  lettera  a),  del
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
997/2023  si  applicano  altresi'  al   personale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n.
165/2001, laddove  impegnato  nell'ambito  delle  rispettive  colonne
mobili delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.