Art. 5
Misure di supporto alle attivita' del Commissario delegato e
attivita' di analisi dei fabbisogni
1. In ragione dell'entita' e dello straordinario impatto degli
eventi di cui in premessa, il Commissario delegato e' autorizzato a
stipulare anche con procedure d'urgenza una o piu' convenzioni con
enti, centri, istituti di ricerca e universita' muniti di particolari
conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto
territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri di indirizzo
per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di messa in
sicurezza idraulica per la tutela della pubblica e privata
incolumita'.
2. Il Commissario delegato puo' avvalersi dei soggetti di cui al
comma 1 anche per la definizione di strumenti e procedure volte
all'accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione
dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della definizione
del danneggiamento anche finalizzato all'attivazione del Fondo di
solidarieta' europeo.
3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo
il Commissario si avvale dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna
quale soggetto attuatore.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in
rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla
relativa destinazione si provvede nell'ambito del piano degli
interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 992/2023.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio