Art. 4 
 
Criteri di riparto per  l'attribuzione  delle  risorse  ai  segretari
                              comunali 
 
  1. Fermo restando  l'obbligo  di  nomina  del  segretario  previsto
dall'art. 97, comma 1, del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267, ai soli fini di cui  all'art.  1,  comma  828,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, il contributo destinato ai comuni fini a 5.000
abitanti per sostenere gli oneri relativi  al  trattamento  economico
degli incarichi di titolarita' della sede di segreteria conferiti  ai
segretari comunali  e'  attribuito  secondo  il  seguente  ordine  di
priorita': 
    a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e  che
siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano  adottato
una procedura di riequilibrio finanziario; 
    b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata; 
    c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano
strutturalmente deficitari, in dissesto o che  abbiano  adottato  una
procedura di riequilibrio finanziario; 
    d) i comuni aderenti ad una convenzione  di  segreteria,  purche'
aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si
valutano i requisiti piu' favorevoli posseduti dalle  amministrazioni
che vi partecipano e il contributo e' attribuito collettivamente agli
enti partecipanti alla convenzione medesima; 
    e) comuni con segretario titolare non convenzionato.