Art. 4
Criteri di riparto per l'attribuzione delle risorse ai segretari
comunali
1. Fermo restando l'obbligo di nomina del segretario previsto
dall'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ai soli fini di cui all'art. 1, comma 828, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, il contributo destinato ai comuni fini a 5.000
abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico
degli incarichi di titolarita' della sede di segreteria conferiti ai
segretari comunali e' attribuito secondo il seguente ordine di
priorita':
a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che
siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato
una procedura di riequilibrio finanziario;
b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;
c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano
strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una
procedura di riequilibrio finanziario;
d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purche'
aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si
valutano i requisiti piu' favorevoli posseduti dalle amministrazioni
che vi partecipano e il contributo e' attribuito collettivamente agli
enti partecipanti alla convenzione medesima;
e) comuni con segretario titolare non convenzionato.