Art. 4 Criteri di riparto per l'attribuzione delle risorse ai segretari comunali 1. Fermo restando l'obbligo di nomina del segretario previsto dall'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soli fini di cui all'art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo destinato ai comuni fini a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarita' della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali e' attribuito secondo il seguente ordine di priorita': a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario; b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata; c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario; d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purche' aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti piu' favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo e' attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima; e) comuni con segretario titolare non convenzionato.