Art. 5 
 
                     Attribuzione dei contributi 
 
  1. Sulla base  delle  istanze  presentate  dai  singoli  comuni  in
modalita'  digitale  attivata  sul  proprio  sito  istituzionale,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri provvede alla elaborazione di una graduatoria attraverso
l'applicazione dei criteri  di  cui  all'art.  4.  Il  contributo  e'
attribuito per ciascuna delle annualita'  dal  2023  al  2026  ed  e'
erogato  fino  ad  esaurimento  delle  risorse,  attribuite   secondo
l'ordine di graduatoria. 
  2.  Al  fine  di  favorire  il  piu'  ampio  accesso  al   sostegno
finanziario e tenuto conto della peculiare struttura retributiva  del
segretario comunale, l'importo del sostegno e'  determinato  in  euro
40.000,00. I comuni di cui all'art. 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),
beneficiari  del  contributo,   hanno   diritto   all'erogazione   se
provvedono alla nomina  del  segretario  entro  i  centoventi  giorni
successivi alla pubblicazione della graduatoria. 
  3.  Il  contributo   e'   erogato   dal   Ministero   dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali,  sulla  base  dei
dati forniti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
istituito  presso   il   predetto   Dipartimento,   per   l'esercizio
finanziario in  corso  immediatamente  dopo  la  pubblicazione  della
graduatoria di cui al comma 1. 
  4. I comuni beneficiari,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
decreto, sono tenuti a comunicare, con le modalita' digitali  di  cui
al comma 1, qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con
il segretario  comunale  titolare.  L'interruzione  dell'incarico  di
titolarita'  della  sede  di   segreteria   comporta   l'obbligo   di
restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi  giorni
dalla cessazione dell'incarico stesso, il comune  non  provveda  alla
nomina di un nuovo segretario. Le attivita' connesse con le procedure
di recupero saranno avviate dalla Direzione centrale per  la  finanza
locale del Dipartimento per gli  affari  interni  e  territoriali.  I
predetti comuni sono tenuti, altresi',  all'obbligo  di  restituzione
della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della
sede di segreteria nonche' di quella effettivamente non spesa, previa
comunicazione le modalita' digitali di cui al comma 1. I  comuni  cui
e' attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell'art. 4, comma
1,  lettera  d),  conservano  singolarmente  il  diritto   alla   sua
erogazione in proporzione alla quota  di  partecipazione  agli  oneri
derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o
scioglimento anticipato nonche' recesso.