Art. 5 Attribuzione dei contributi 1. Sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalita' digitale attivata sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla elaborazione di una graduatoria attraverso l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4. Il contributo e' attribuito per ciascuna delle annualita' dal 2023 al 2026 ed e' erogato fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l'ordine di graduatoria. 2. Al fine di favorire il piu' ampio accesso al sostegno finanziario e tenuto conto della peculiare struttura retributiva del segretario comunale, l'importo del sostegno e' determinato in euro 40.000,00. I comuni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), beneficiari del contributo, hanno diritto all'erogazione se provvedono alla nomina del segretario entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. 3. Il contributo e' erogato dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla base dei dati forniti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il predetto Dipartimento, per l'esercizio finanziario in corso immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1. 4. I comuni beneficiari, per le finalita' di cui al presente decreto, sono tenuti a comunicare, con le modalita' digitali di cui al comma 1, qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con il segretario comunale titolare. L'interruzione dell'incarico di titolarita' della sede di segreteria comporta l'obbligo di restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi giorni dalla cessazione dell'incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. Le attivita' connesse con le procedure di recupero saranno avviate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. I predetti comuni sono tenuti, altresi', all'obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonche' di quella effettivamente non spesa, previa comunicazione le modalita' digitali di cui al comma 1. I comuni cui e' attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonche' recesso.