Art. 5
Attribuzione dei contributi
1. Sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in
modalita' digitale attivata sul proprio sito istituzionale, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede alla elaborazione di una graduatoria attraverso
l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4. Il contributo e'
attribuito per ciascuna delle annualita' dal 2023 al 2026 ed e'
erogato fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo
l'ordine di graduatoria.
2. Al fine di favorire il piu' ampio accesso al sostegno
finanziario e tenuto conto della peculiare struttura retributiva del
segretario comunale, l'importo del sostegno e' determinato in euro
40.000,00. I comuni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b),
beneficiari del contributo, hanno diritto all'erogazione se
provvedono alla nomina del segretario entro i centoventi giorni
successivi alla pubblicazione della graduatoria.
3. Il contributo e' erogato dal Ministero dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla base dei
dati forniti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
istituito presso il predetto Dipartimento, per l'esercizio
finanziario in corso immediatamente dopo la pubblicazione della
graduatoria di cui al comma 1.
4. I comuni beneficiari, per le finalita' di cui al presente
decreto, sono tenuti a comunicare, con le modalita' digitali di cui
al comma 1, qualsiasi variazione inerente al rapporto di servizio con
il segretario comunale titolare. L'interruzione dell'incarico di
titolarita' della sede di segreteria comporta l'obbligo di
restituzione del contributo nel caso in cui, entro centoventi giorni
dalla cessazione dell'incarico stesso, il comune non provveda alla
nomina di un nuovo segretario. Le attivita' connesse con le procedure
di recupero saranno avviate dalla Direzione centrale per la finanza
locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. I
predetti comuni sono tenuti, altresi', all'obbligo di restituzione
della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della
sede di segreteria nonche' di quella effettivamente non spesa, previa
comunicazione le modalita' digitali di cui al comma 1. I comuni cui
e' attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell'art. 4, comma
1, lettera d), conservano singolarmente il diritto alla sua
erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri
derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o
scioglimento anticipato nonche' recesso.