IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021);
Vista, altresi', la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023/2025»;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n.
2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25
milioni di euro (annualita' 2022) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli
autotrasportatori;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 aprile 2023, n. 97 (inviato alla Corte dei conti per la
registrazione), nelle more della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale, recante modalita' di ripartizione ed
erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli
investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del suddetto decreto
ministeriale 12 aprile 2023, n. 97, che rinvia ad un successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita' di dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi, le relative
modalita' di presentazione delle domande di ammissione nonche' le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in
cui detti contributi si traducono nell'incentivazione
all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad
alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per
la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, occorre far
riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire
la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed
ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' di
aiuto come definita dal regolamento in parola;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di
Stato;
Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al
fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa,
stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che
definiscono le categorie;
Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale nonche' all'intensita' di
aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;
Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle
informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento
stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento n. 582/2011 recante attuazione e modifica del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e
recante modifica degli allegati I e III della direttiva n. 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione
elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d.
«retrofit»);
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Considerato che il soggetto gestore della presente misura
d'incentivazione e' la societa' RAM Logistica, infrastrutture,
trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' operative
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12
aprile 2023, n. 97 con specifico riferimento alle modalita' di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione,
di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.