Art. 10
Della rendicontazione e dell'attivita'
istruttoria-Soggetto gestore
1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di
prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a
comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come
esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto secondo le
modalita' di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. Il Soggetto gestore svolge le attivita' cosi' come definite
negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo
dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il Soggetto gestore provvede
all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua
gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica
certificata di cui all'art. 3 del presente decreto nonche' al
ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande
presentate nei termini ai fini della successiva attivita'
istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione
dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di
presentazione, all'attivita' istruttoria e alla verifica della
rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di
direzione in capo all'Amministrazione. La Commissione di cui al
successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal
presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando
comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con decreto direttoriale e' nominata una Commissione per la
validazione dell'istruttoria compiuta dal Soggetto gestore delle
domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i
dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la
mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro
i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti attraverso il
caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro
detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria
verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida
disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
5. Nel caso l'attivita' istruttoria rilevi la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale
n. 97/2023 ovvero l'insufficienza della documentazione anche a
seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4,
l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con
provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei
relativi importi.