Art. 2 Modalita' di funzionamento 1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici e' articolata in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto. 2. E' previsto un solo periodo di incentivazione. Nello specifico la finestra temporale e' la seguente: dal 26 giugno 2023 all'11 agosto 2023; all'interno di detto periodo, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. 3. All'interno di detto periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97. 4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del Soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del gia' citato decreto ministeriale. 5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 10 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili, ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse. 6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si provvede: 1. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; 2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 8. Ove il sistema informatico rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. 9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/2023.