Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande  di
ammissione  ai  benefici  e'  articolata  in  due  fasi  distinte   e
successive: 
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di
acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al
momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; 
    b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel
corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di  fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto
di investimento secondo quanto  previsto  dall'art.  4  del  presente
decreto. 
  2. E' previsto un solo periodo di incentivazione.  Nello  specifico
la finestra temporale e' la seguente: 
    dal 26 giugno 2023 all'11 agosto 2023; 
    all'interno di detto periodo, fermo  restando  l'importo  massimo
ammissibile  per  gli  investimenti  per  singola  impresa   previsto
dall'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n.  97,
gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande  di  accesso
all'incentivo. 
  3. All'interno di detto periodo di incentivazione ogni  impresa  ha
diritto di  presentare  una  sola  domanda  anche  per  piu'  di  una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto  l'incentivo  e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c) del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97. 
  4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni
di euro di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 aprile
2023, n. 97, al netto delle spettanze previste  per  l'attivita'  del
Soggetto  gestore,  sono   equamente   ripartite   nel   periodo   di
incentivazione secondo le percentuali di stanziamento  per  tipologia
di  investimento  previste  all'art.  2  del  gia'   citato   decreto
ministeriale. 
  5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella  della
rendicontazione di cui all'art. 10 del presente decreto, il  soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non  sanabili,
ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con  provvedimento
motivato,  dispone  la  non  ammissione  dell'impresa  istante   agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente  accantonato  nel
corso della fase di prenotazione  torna  nella  piena  disponibilita'
delle risorse. 
  6.  Il  soggetto  gestore  procede  alla  implementazione  di   tre
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)   del   decreto
ministeriale 12 aprile 2023, n. 97. L'entita' delle risorse  via  via
presenti  e  utilizzabili  per  ognuna  delle  singole   aree   viene
aggiornata   periodicamente   utilizzando   l'apposita    piattaforma
informatica realizzata dal soggetto gestore. 
  7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma  6  si
provvede: 
    1. all'accantonamento, ove la domanda appaia  ammissibile,  degli
importi massimi concedibili a  favore  dei  soggetti  richiedenti  in
funzione delle domande  presentate  con  corrispondente  decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; 
    2. alla riacquisizione degli importi accantonati  e  rispetto  ai
quali siano  venuti  meno  i  presupposti  della  «prenotazione»  con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della  graduatoria  in
base alla data di proposizione dell'istanza. 
  8. Ove il sistema informatico rilevi  l'esaurimento  delle  risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente  proponibili  e  accettate
con riserva nell'eventualita' di  una  successiva  disponibilita'  di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande  precedentemente  accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di  presentazione
fino ad esaurimento delle risorse. 
  9. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente  articolo  e'  considerato
esclusivamente  ai  fini  della  stima  complessiva  degli  incentivi
massimi  erogabili  per  tipologia  di  investimento.  Ai  fini   del
riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante  per  ciascuna
impresa si procedera' alla verifica dei costi  rendicontati  e  della
sussistenza in capo a ogni impresa dei  requisiti  previsti  per  gli
investimenti. I contributi erogati a chiusura  della  rendicontazione
non potranno in alcun caso superare le  somme  stanziate  sulla  base
dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex  art.
4 del piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/2023.