Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di
ammissione ai benefici e' articolata in due fasi distinte e
successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di
acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al
momento della proposizione della domanda secondo i termini e le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel
corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto
di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente
decreto.
2. E' previsto un solo periodo di incentivazione. Nello specifico
la finestra temporale e' la seguente:
dal 26 giugno 2023 all'11 agosto 2023;
all'interno di detto periodo, fermo restando l'importo massimo
ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto
dall'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97,
gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso
all'incentivo.
3. All'interno di detto periodo di incentivazione ogni impresa ha
diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c) del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni
di euro di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 aprile
2023, n. 97, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del
Soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di
incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia
di investimento previste all'art. 2 del gia' citato decreto
ministeriale.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della
rendicontazione di cui all'art. 10 del presente decreto, il soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili,
ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento
motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel
corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita'
delle risorse.
6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto
ministeriale 12 aprile 2023, n. 97. L'entita' delle risorse via via
presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene
aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma
informatica realizzata dal soggetto gestore.
7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si
provvede:
1. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli
importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in
funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai
quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in
base alla data di proposizione dell'istanza.
8. Ove il sistema informatico rilevi l'esaurimento delle risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate
con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione
fino ad esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato
esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi
massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del
riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna
impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della
sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli
investimenti. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione
non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base
dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art.
4 del piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/2023.