Art. 4
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno
presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del
perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato
avviato in data successiva alla pubblicazione del decreto
ministeriale 12 aprile 2023, n. 97 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo le modalita' di seguito descritte. La
prova che l'investimento e' stato avviato in data successiva alla
pubblicazione del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un
presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo. La guida
all'utilizzo del sistema informatico di gestione sara' disponibile
alla pagina http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo
«Investimenti IX edizione», entro la data dell'11 settembre 2023.
2. Le imprese che hanno presentato istanza, trasmettono a decorrere
dalle ore 10,00 dell'11 settembre 2023 ed entro le ore 16:00 dell'11
giugno 2024, utilizzando la piattaforma informatica implementata da
RAM S.p.a., la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9
del presente decreto, nonche' la prova documentale dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le
acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, dovra' essere
altresi' fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97.
La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web
dell'Amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document
azione e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it nella
Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione».
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente
dell'istanza.
3. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate
decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo
scorrimento dell'elenco degli istanti.
4. In ogni caso si rende noto che, qualora l'impresa che, pur
avendo presentato domanda di accesso all'incentivo e non avendo
annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di
rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica e secondo le
modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione
richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova
dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in fase di
istanza, l'Amministrazione potra' tenerne conto nell'ambito di
successive edizioni di incentivazione
5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia
di documentazione amministrativa.
6. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita
alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di cui ai precedenti
commi, entro il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione.
8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la
data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 aprile 2023,
n. 97 (ovvero a far data dal 23 maggio 2023), ed il termine ultimo
per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno
prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate
all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».