Art. 4 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1. Nella  fase  di  rendicontazione  tutti  i  soggetti  che  hanno
presentato  domanda  hanno  l'onere   di   fornire   la   prova   del
perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo e' stato
avviato  in  data   successiva   alla   pubblicazione   del   decreto
ministeriale 12 aprile 2023, n. 97  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana secondo le modalita'  di  seguito  descritte.  La
prova che l'investimento e' stato avviato  in  data  successiva  alla
pubblicazione del decreto ministeriale 12 aprile 2023,  n.  97  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   costituisce   un
presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo. La  guida
all'utilizzo del sistema informatico di  gestione  sara'  disponibile
alla pagina http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo
«Investimenti IX edizione», entro la data dell'11 settembre 2023. 
  2. Le imprese che hanno presentato istanza, trasmettono a decorrere
dalle ore 10,00 dell'11 settembre 2023 ed entro le ore 16:00  dell'11
giugno 2024, utilizzando la piattaforma informatica  implementata  da
RAM S.p.a., la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4  a  9
del presente decreto, nonche'  la  prova  documentale  dell'integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa  fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del  bene.  Per  le
acquisizioni  relative  a  rimorchi  e  semirimorchi,  dovra'  essere
altresi' fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97.
La  piattaforma  informatica   sara'   resa   nota   sul   sito   web
dell'Amministrazione, nella pagina: 
    http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document
azione e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it  nella
Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione». 
  Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all'interessato    all'indirizzo    PEC    dell'impresa,     mittente
dell'istanza. 
  3. Solo successivamente a detto adempimento la  domanda  effettuata
con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo  salvi  gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui ai  commi
2 e 3 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate
decadranno  automaticamente  liberando  risorse  e  determinando   lo
scorrimento dell'elenco degli istanti. 
  4. In ogni caso si rende  noto  che,  qualora  l'impresa  che,  pur
avendo presentato domanda  di  accesso  all'incentivo  e  non  avendo
annullato la  stessa,  non  provveda  alla  chiusura  della  fase  di
rendicontazione, attraverso la piattaforma informatica e  secondo  le
modalita' di cui  ai  precedenti  commi  2  e  3,  la  documentazione
richiesta  in  fase  di   rendicontazione   ai   fini   della   prova
dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato in fase  di
istanza,  l'Amministrazione  potra'  tenerne  conto  nell'ambito   di
successive edizioni di incentivazione 
  5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni  siano  redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere  tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  in  materia
di documentazione amministrativa. 
  6. In ragione della sua peculiare natura,  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
La prova del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'  essere  fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo.  La  predetta  documentazione
dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di  cui  ai  precedenti
commi,  entro  il  termine  previsto  per  la   presentazione   della
rendicontazione. 
  8.  In  caso   di   acquisizione   di   veicoli,   la   concessione
dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla  dimostrazione  che  la
data di prima immatricolazione dei veicoli  comprovabile  tramite  la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 aprile 2023,
n. 97 (ovvero a far data dal 23 maggio 2023), ed  il  termine  ultimo
per la presentazione della rendicontazione. In  nessun  caso  saranno
prese  in  considerazione  le  acquisizioni  di  veicoli   effettuate
all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».