Art. 5
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, ibrida nonche' a trazione elettrica - art.
2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n.
97.
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a
trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG,
ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full electric), nonche' per
l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in
veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art 36 del regolamento
(CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli
aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 aprile 2023, n. 97;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta
intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 97/2023;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica art. 2, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale n. 97/2023, prova documentale
dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche'
della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n.
219;
d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad
alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per
rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro
6 E di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 97/2023,
dovra' essere allegata copia del documento di immatricolazione dei
veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con
l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale n. 97/2023 ed il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione;
e) attestazione che il veicolo e' munito, per la propulsione, di
almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi
di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai
veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).